Sentenza 79/1970 (ECLI:IT:COST:1970:79)
Massima numero 5027
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  21/05/1970;  Decisione del  21/05/1970
Deposito del 03/06/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5026  5028  5029  5030  5031  5032


Titolo
SENT. 79/70 B. REGOLAMENTI STATALI - COSTITUZIONE, ART. 87, QUINTO COMMA - INTERPRETAZIONE - PREVISIONE ESPRESSA DEI REGOLAMENTI EMANATI DAL CAPO DELLO STATO - NON IMPLICA UNA RISERVA DI ESCLUSIVA COMPETENZA PRESIDENZIALE - DISPOSIZIONI DI LEGGE ATTRIBUTIVE DI POTESTA' REGOLAMENTARE AI MINISTRI - LEGITTIMITA'.

Testo
E' da escludere che la Costituzione, col solo cenno fattone nell'art. 87, abbia inteso regolare la materia dei regolamenti statali del potere esecutivo. La norma costituzionale contiene una semplice enunciazione delle competenze del Capo dello Stato tra le quali comprende quella (comma quinto) di emanare i regolamenti. Dal fatto che i soli regolamenti statali dei quali fa menzione la Carta costituzionale siano quelli emanati dal Presidente della Repubblica non puo' dedursi che la Costituzione abbia riservato alla competenza esclusiva del Capo dello Stato l'emanazione dei regolamenti e che percio' sarebbero illegittime, in riferimento al citato art. 87 comma quinto, tutte le disposizioni di legge che attribuiscano tale potesta' ai ministri.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 87  co. 5

Altri parametri e norme interposte