Sentenza 79/1970 (ECLI:IT:COST:1970:79)
Massima numero 5029
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
21/05/1970; Decisione del
21/05/1970
Deposito del 03/06/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 79/70 D. REGOLAMENTI STATALI - REGOLAMENTI DELIBERATI DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI - R.D. 14 NOVEMBRE 1901, N. 466, ART. 1, N. 7 - EMANAZIONE CON DECRETO DEL CAPO DELLO STATO - NECESSITA' DI TALE ATTO ANCHE PER L'EMANAZIONE DEI REGOLAMENTI MINISTERIALI - ESCLUSIONE SIA NEL PRECEDENTE CHE NELL'ATTUALE ORDINAMENTO - ATTRIBUZIONE LEGISLATIVA DI POTESTA' REGOLAMENTARE AI MINISTRI - LEGITTIMITA'.
SENT. 79/70 D. REGOLAMENTI STATALI - REGOLAMENTI DELIBERATI DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI - R.D. 14 NOVEMBRE 1901, N. 466, ART. 1, N. 7 - EMANAZIONE CON DECRETO DEL CAPO DELLO STATO - NECESSITA' DI TALE ATTO ANCHE PER L'EMANAZIONE DEI REGOLAMENTI MINISTERIALI - ESCLUSIONE SIA NEL PRECEDENTE CHE NELL'ATTUALE ORDINAMENTO - ATTRIBUZIONE LEGISLATIVA DI POTESTA' REGOLAMENTARE AI MINISTRI - LEGITTIMITA'.
Testo
Dalle disposizioni contenute nell'art. 1, n. 7 del R.D. 14 novembre 1901, n. 466 e nell'art. 1, comma primo, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 risulta che i regolamenti governativi, deliberati collegialmente dal Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato, devono essere emanati con decreto del Capo dello Stato; nulla invece autorizza a ritenere che tale decreto sia richiesto anche per regolamenti ministeriali. Se pertanto questi ultimi potevano essere emanati con decreto ministeriale prima dell'entrata in vigore della Costituzione non si vede perche' dovrebbero essere emanati con decreti del Capo dello Stato ora che la posizione costituzionale di quest'organo e' diversa da quella che aveva nel precedente ordinamento. Deve pertanto ritenersi che una legge o un atto avente la stessa efficacia della legge formale possa attribuire ad un Ministro la potesta' di emanare norme regolamentari.
Dalle disposizioni contenute nell'art. 1, n. 7 del R.D. 14 novembre 1901, n. 466 e nell'art. 1, comma primo, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 risulta che i regolamenti governativi, deliberati collegialmente dal Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato, devono essere emanati con decreto del Capo dello Stato; nulla invece autorizza a ritenere che tale decreto sia richiesto anche per regolamenti ministeriali. Se pertanto questi ultimi potevano essere emanati con decreto ministeriale prima dell'entrata in vigore della Costituzione non si vede perche' dovrebbero essere emanati con decreti del Capo dello Stato ora che la posizione costituzionale di quest'organo e' diversa da quella che aveva nel precedente ordinamento. Deve pertanto ritenersi che una legge o un atto avente la stessa efficacia della legge formale possa attribuire ad un Ministro la potesta' di emanare norme regolamentari.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte