Sentenza 79/1970 (ECLI:IT:COST:1970:79)
Massima numero 5030
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  21/05/1970;  Decisione del  21/05/1970
Deposito del 03/06/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5026  5027  5028  5029  5031  5032


Titolo
SENT. 79/70 E. REGOLAMENTI STATALI - LEGGI ATTRIBUTIVE AI MINISTRI DI POTESTA' REGOLAMENTARE - PRETESA VIOLAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI RELATIVE ALLA FORMAZIONE DELLA LEGGE E DEGLI ATTI EQUIPARATI - ESCLUSIONE - COSTITUZIONE, ARTT. 70 A 82 - NON SI RIFERISCONO AI REGOLAMENTI - POTERE DEL LEGISLATORE DI ATTRIBUIRE CARATTERE DI FONTE DELL'ORDINAMENTO AD ATTI DI NORMAZIONE SECONDARIA - LEGITTIMITA'.

Testo
Leggi particolari che attribuiscano ad un ministro la potesta' di emanare norme regolamentari non sono in contrasto con le norme costituzionali comprese nella sezione intitolata alla "formazione delle leggi" (artt. 70 a 82) poiche' (come la Corte ha gia' avuto modo di precisare sent. n. 26 del 1966) tali precetti costituzionali riguardano la funzione legislativa del Parlamento e gli atti aventi lo stesso valore giuridico della legge che possono essere emanati da altri organi dello Stato e non si riferiscono ai regolamenti che sono invece atti di normazione secondaria privi di forza di legge. Ben puo', pertanto, il legislatore attribuire il carattere di fonte dell'ordinamento ad atti che per essere sforniti del valore di legge siano diversi da quelli contemplati dai citati precetti costituzionali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 70

Costituzione  art. 71

Costituzione  art. 72

Costituzione  art. 73

Costituzione  art. 74

Costituzione  art. 75

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Costituzione  art. 78

Costituzione  art. 79

Costituzione  art. 80

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 82

Altri parametri e norme interposte