Sentenza 79/1970 (ECLI:IT:COST:1970:79)
Massima numero 5031
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
21/05/1970; Decisione del
21/05/1970
Deposito del 03/06/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 79/70 F. REGOLAMENTI STATALI - REGOLAMENTI MINISTERIALI - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 87 QUINTO COMMA E 70 A 82 DELLA COSTITUZIONE - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - MANCANZA DI UNA DISCIPLINA GENERALE ED UNIFORME - DIFETTO DELLE GARANZIE COSTITUITE DAL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO E DAL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI (SALVO CHE IL REGOLAMENTO IMPORTI SPESE) - IRRILEVANZA AI FINI DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - DETERMINAZIONE DEI PARERI E DEI CONTROLLI CONTENUTA NELLA SINGOLA LEGGE CHE AUTORIZZA L'EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO - ILLEGITTIMITA'.
SENT. 79/70 F. REGOLAMENTI STATALI - REGOLAMENTI MINISTERIALI - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 87 QUINTO COMMA E 70 A 82 DELLA COSTITUZIONE - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - MANCANZA DI UNA DISCIPLINA GENERALE ED UNIFORME - DIFETTO DELLE GARANZIE COSTITUITE DAL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO E DAL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI (SALVO CHE IL REGOLAMENTO IMPORTI SPESE) - IRRILEVANZA AI FINI DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - DETERMINAZIONE DEI PARERI E DEI CONTROLLI CONTENUTA NELLA SINGOLA LEGGE CHE AUTORIZZA L'EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO - ILLEGITTIMITA'.
Testo
A sostegno dell'inammissibilita' dei regolamenti ministeriali non giova addurre che per esse non figurano dettate le garanzie del parere del Consiglio di Stato e del controllo della Corte dei conti poiche' tali rilievi, sebbene meritevoli di considerazione, nulla hanno a che vedere con la questione della loro legittimita' costituzionale in riferimento agli artt. 87, quinto comma e 70 a 82 della Costituzione. In assenza di una disciplina generale ed uniforme dei regolamenti ministeriali, la procedura della loro formazione e' stabilita dalle singole leggi che autorizzano i ministri ad emanarli; queste leggi possono anche disporre che sia sentito il parere del Consiglio di Stato o di altri organi consultivi oppure nulla stabilire al riguardo. I decreti ministeriali che approvano i regolamenti in tanto saranno registrati alla Corte dei conti in quanto importino spese.
A sostegno dell'inammissibilita' dei regolamenti ministeriali non giova addurre che per esse non figurano dettate le garanzie del parere del Consiglio di Stato e del controllo della Corte dei conti poiche' tali rilievi, sebbene meritevoli di considerazione, nulla hanno a che vedere con la questione della loro legittimita' costituzionale in riferimento agli artt. 87, quinto comma e 70 a 82 della Costituzione. In assenza di una disciplina generale ed uniforme dei regolamenti ministeriali, la procedura della loro formazione e' stabilita dalle singole leggi che autorizzano i ministri ad emanarli; queste leggi possono anche disporre che sia sentito il parere del Consiglio di Stato o di altri organi consultivi oppure nulla stabilire al riguardo. I decreti ministeriali che approvano i regolamenti in tanto saranno registrati alla Corte dei conti in quanto importino spese.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 70
Costituzione
art. 71
Costituzione
art. 72
Costituzione
art. 73
Costituzione
art. 74
Costituzione
art. 75
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Costituzione
art. 78
Costituzione
art. 79
Costituzione
art. 80
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 82
Costituzione
art. 87
co. 5
Altri parametri e norme interposte