Ordinamento penitenziario - Detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione - Divieto di scambiare oggetti - Necessaria applicazione anche ai detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità - Irragionevolezza e contrasto con il finalismo rieducativo della pena - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui prevede l'adozione delle necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata «la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti» anziché «la assoluta impossibilità di comunicare e scambiare oggetti tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità». Il divieto di scambiare oggetti, nella parte in cui si applica anche ai detenuti inseriti nel medesimo gruppo di socialità, non risulta proporzionato - in quanto applicato a prescindere dalle esigenze del caso concreto -, né funzionale o congruo rispetto alla finalità tipica ed essenziale del provvedimento di sottoposizione del singolo detenuto al regime differenziato, consistente nell'impedire le sue comunicazioni con l'esterno. In queste condizioni, la proibizione in parola non giustifica la deroga alla regola valida per i detenuti, che possono scambiare tra loro oggetti di modico valore (ex art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 230 del 2000), e finisce per assumere un significato meramente afflittivo, anche vista la possibilità che i detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità hanno di comunicare qualsiasi messaggio, senza poter essere ascoltati, nelle due ore giornaliere d'aria, nelle comunicazioni da cella a cella e nelle "salette" per l'attività in comune di tipo culturale, ricreativo e sportivo. Sebbene non esista un diritto fondamentale del detenuto sottoposto al regime differenziato a scambiare oggetti, nemmeno con i detenuti assegnati al suo stesso gruppo di socialità, tuttavia scambiare oggetti - come cuocere cibi - sono facoltà dell'individuo posto in detenzione che fanno parte di quei piccoli gesti di normalità quotidiana, tanto più preziosi in quanto costituenti gli ultimi residui in cui può espandersi la libertà del detenuto stesso. Pertanto, la compressione censurata dalla Corte di cassazione, sez. prima penale, potrebbe giustificarsi solo se esista la necessità in concreto di garantire la sicurezza dei cittadini, e la motivata esigenza di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, ovvero ad altre ad essa alleate. Anche dopo la sentenza di accoglimento, resterà consentito all'amministrazione penitenziaria di disciplinare le modalità di effettuazione degli scambi in esame, nonché di predeterminare le condizioni per introdurre eventuali limitazioni, dovendo comunque risultare giustificate da precise esigenze, da motivare espressamente e sindacabili, in relazione al caso concreto, dal magistrato di sorveglianza. (Precedenti citati: sentenze n. 186 del 2018, n. 122 del 2017, n. 143 del 2013, n. 376 del 1998 e n. 351 del 1996; ordinanze n. 417 del 2004, n. 192 del 1998 e n. 349 del 1993).