Sentenza 80/1970 (ECLI:IT:COST:1970:80)
Massima numero 5033
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  21/05/1970;  Decisione del  21/05/1970
Deposito del 03/06/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5034  5035  5036  5037


Titolo
SENT. 80/70 A. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - REVISIONE - DISPOSIZIONE TRANSITORIA VII DELLA COSTITUZIONE - NORME ANTERIORI CONSERVATE E NORME SUCCESSIVE - SINDACABILITA' - FATTISPECIE - R.D. 30 GENNAIO 1941, N. 12, ARTT. 4, 31, 34, PRIMO COMMA, E 39, PRIMO COMMA, NEL TESTO MODIFICATO CON LEGGE 24 MAGGIO 1951, N. 392.

Testo
Quale che sia il modo in cui debba essere interpretata la VII disposizione transitoria della Costituzione, una volta avvenuta la revisione, sia pure parziale, dell'ordinamento giudizionario preesistente, le norme conservate, cui si inseriscono e sovrappongono le nuove, non possono sfuggire al sindacato di legittimita' costituzionale. A maggior ragione vi sono sottoposte le norme di cui gli artt. 4, 31, 34 e 39 dell'ordinamento giudiziario, approvato con R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, che sono state incisivamente modificate alla legge 24 maggio 1951 n. 392.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte