Sentenza 80/1970 (ECLI:IT:COST:1970:80)
Massima numero 5035
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
21/05/1970; Decisione del
21/05/1970
Deposito del 03/06/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 80/70 C. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - R.D. 30 GENNAIO 1941, N. 12, ARTT. 4, PRIMO COMMA, E 39, PRIMO COMMA, MODIFICATI CON LEGGE 24 MAGGIO 1951, N. 392 - RIFERIMENTO AI GRADI SOSTITUITO CON QUELLO ALLE FUNZIONI - COSTITUZIONE, ART. 107, TERZO COMMA - POSIZIONE DI ASSOLUTA PARIFICAZIONE TRA I MAGISTRATI - SUSSISTENZA SOLO PER QUANTO RIGUARDA L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI - ESTENSIONE ALLA POSIZIONE SOGGETTIVA - ESCLUSIONE - GRADUAZIONE DELLE FUNZIONI SECONDO LA LORO IMPORTANZA NELLE FASI DEL PROCESSO - CONSEGUENTE CONCESSIONE DI INCARICHI DIRETTIVI E TITOLARITA' DI UFFICI.
SENT. 80/70 C. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - R.D. 30 GENNAIO 1941, N. 12, ARTT. 4, PRIMO COMMA, E 39, PRIMO COMMA, MODIFICATI CON LEGGE 24 MAGGIO 1951, N. 392 - RIFERIMENTO AI GRADI SOSTITUITO CON QUELLO ALLE FUNZIONI - COSTITUZIONE, ART. 107, TERZO COMMA - POSIZIONE DI ASSOLUTA PARIFICAZIONE TRA I MAGISTRATI - SUSSISTENZA SOLO PER QUANTO RIGUARDA L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI - ESTENSIONE ALLA POSIZIONE SOGGETTIVA - ESCLUSIONE - GRADUAZIONE DELLE FUNZIONI SECONDO LA LORO IMPORTANZA NELLE FASI DEL PROCESSO - CONSEGUENTE CONCESSIONE DI INCARICHI DIRETTIVI E TITOLARITA' DI UFFICI.
Testo
La legge 24 maggio 1951 n. 392 ha incisivamente modificato, anche nella loro espressione letterale, gli artt. 4, comma primo , e 39 comma primo del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, nei quali, al riferimento ai gradi, va sostituito quello di funzioni: tale modifica non si risolve in una variazione meramente terminologica ma si uniforma ai principi accolti dalla Costituzione. Questa, nell'art. 107, comma terzo, pur distinguendo i magistrati secondo le funzioni, non esclude poi che le funzioni stesse siano fra loro graduate secondo la importanza che esse hanno nell'ordinamento processuale e non postula affatto, come risulta anche dall'art. 105 Cost., che ai magistrati venga riconosciuta una posizione di assoluta parificazione. Tale parificazione tra i magistrati esiste, in relazione all'art. 101 della Costituzione, solo per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni istituzionali e gli atti ai quali esse si ricollegano, mentre, non sussiste per quanto attiene alla posizione soggettiva che i magistrati assumono nell'ordinamento giudiziario, nel quale, in vista della crescente importanza delle funzioni in rapporto alle fasi del processo, sono concessi affidamenti di incarichi direttivi e titolarita' di uffici.
La legge 24 maggio 1951 n. 392 ha incisivamente modificato, anche nella loro espressione letterale, gli artt. 4, comma primo , e 39 comma primo del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, nei quali, al riferimento ai gradi, va sostituito quello di funzioni: tale modifica non si risolve in una variazione meramente terminologica ma si uniforma ai principi accolti dalla Costituzione. Questa, nell'art. 107, comma terzo, pur distinguendo i magistrati secondo le funzioni, non esclude poi che le funzioni stesse siano fra loro graduate secondo la importanza che esse hanno nell'ordinamento processuale e non postula affatto, come risulta anche dall'art. 105 Cost., che ai magistrati venga riconosciuta una posizione di assoluta parificazione. Tale parificazione tra i magistrati esiste, in relazione all'art. 101 della Costituzione, solo per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni istituzionali e gli atti ai quali esse si ricollegano, mentre, non sussiste per quanto attiene alla posizione soggettiva che i magistrati assumono nell'ordinamento giudiziario, nel quale, in vista della crescente importanza delle funzioni in rapporto alle fasi del processo, sono concessi affidamenti di incarichi direttivi e titolarita' di uffici.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 107
co. 3
Altri parametri e norme interposte