Sentenza 81/1970 (ECLI:IT:COST:1970:81)
Massima numero 5038
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del  21/05/1970;  Decisione del  21/05/1970
Deposito del 03/06/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 81/70. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROPORLO - R.D. 23 DICEMBRE 1865, N. 2701, ARTT. 237 E 238 (C.D. TARIFFA PENALE) - DILAZIONE DI PAGAMENTO DELLE PENE PECUNIARIE - DA' LUOGO AD UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - EMANAZIONE DI UN PARERE DA PARTE DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE PENALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA DA QUEST'ORGANO - INAMMISSIBILITA'. (LEGGE COSTITUZIONALE 9 FEBBRAIO 1948, N. 1, ART. 1; LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).

Testo
E' inammissibile la questione di costituzionalita' relativa agli artt. 237 e 238 del R.D. 23 dicembre 1865 (c.d. tariffa penale), sollevata dal giudice dell'esecuzione penale, che non e' legittimato a proporla. Invero, da un lato le norme impugnate esplicano la loro efficacia nell'ambito di un procedimento amministrativo al quale l'organo giudiziario rimane estraneo, eccetto che per l'emanazione di un parere, non essendo chiamato ad emettere alcun provvedimento decisorio; d'altro canto il controllo giurisdizionale sulla legittimita' dell'atto dell'Amministrazione finanziaria in tema di dilazione di pagamento delle pene pecuniarie compete al giudice amministrativo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte