Sentenza 82/1970 (ECLI:IT:COST:1970:82)
Massima numero 5039
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BRANCA  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  21/05/1970;  Decisione del  21/05/1970
Deposito del 03/06/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5040


Titolo
SENT. 82/70 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - INDUSTRIA E COMMERCIO - LEGGE 12 MARZO 1968, N. 316 - DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO - ESIGENZA DI UNITARIETA' E DI ORGANICITA' - NON RIENTRA NELLA MATERIA DI CUI ALL'ART. 4, N. 6, DELLO STATUTO SPECIALE E DELLE CORRELATIVE NORME DI ATTUAZIONE - COMPETENZE DELLO STATO.

Testo
La materia della disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio, dettata in modo unitario ed organico dalla legge statale 12 marzo 1968, n. 316 risponde alla tutela di interessi generali che spetta soltanto allo Stato di perseguire, secondo i precetti di cui agli artt. 3 e 120, terzo comma Cost., interessi che non possono essere, cioe', oggetto di provvedimenti diversi da regione a regione. Detta materia esula, quindi, dall'ambito regionale e non puo' essere compresa ed inquadrata nelle attribuzioni, legislative ed amministrative, della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti l'industria e commercio, ai sensi dello art. 4 n. 6, in correlazione con l'art. 8 dello Statuto speciale e degli artt. 8 e segg. delle Norme di attuazione di detto Statuto emanate con D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/08/1965  n. 1116  art. 8  e segg.