Sentenza 96/2020 (ECLI:IT:COST:2020:96)
Massima numero 43350
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  11/02/2020;  Decisione del  11/02/2020
Deposito del 20/05/2020; Pubblicazione in G. U. 27/05/2020
Massime associate alla pronuncia:  43351  43352  43353  43355  43356  43357


Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Applicabilità delle disposizioni censurate nel giudizio a quo - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 1 e 3, e 9, comma 1, del d.lgs. n. 8 del 2016, basata sull'assunto che nel giudizio a quo, instaurato per una violazione poi depenalizzata, il giudice non deve fare applicazione delle norme censurate. L'accoglimento delle questioni determinerebbe infatti il venir meno dell'obbligo di trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente, che altrimenti grava sul rimettente ai sensi del citato art. 9 e che rinviene la sua giustificazione proprio nella denunciata retroattività delle sanzioni amministrative prevista, in generale, dall'indicato art. 8. (Precedente citato: sentenza n. 109 del 2017).

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  15/01/2016  n. 8  art. 8  co. 1

decreto legislativo  15/01/2016  n. 8  art. 8  co. 3

decreto legislativo  15/01/2016  n. 8  art. 9  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte