Sentenza 192/2024 (ECLI:IT:COST:2024:192)
Massima numero 46535
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore PITRUZZELLA
Udienza Pubblica del  14/11/2024;  Decisione del  14/11/2024
Deposito del 03/12/2024; Pubblicazione in G. U. 04/12/2024
Massime associate alla pronuncia:  46479  46480  46481  46482  46483  46484  46485  46486  46487  46488  46489  46490  46491  46492  46493  46494  46495  46496  46497  46498  46499  46500  46501  46502  46503  46504  46505  46506  46507  46508  46509  46510  46511  46512  46513  46514  46515  46516  46517  46518  46519  46520  46521  46522  46523  46524  46525  46526  46527  46528  46529  46530  46531  46532  46533  46534  46536  46537


Titolo
Regioni - Regioni a statuto ordinario - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata - Trasferimento delle funzioni relative a materie o ambiti di materie diversi da quelli dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) - Ricorso della Regione autonoma Sardegna - Lamentata lesione della garanzia costituzionale dei livelli essenziali delle prestazioni, del principio dell'equilibrio di bilancio, dei principi relativi all'attribuzione di ulteriori forme e condizioni di autonomia alle Regioni e dei principi sull'autonomia finanziaria - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 215015).

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 81, 116, terzo comma, 117, secondo comma, lett. m), e 119 Cost., dell’art. 4, comma 2, della legge n. 86 del 2024, che, in tema di attuazione dell’autonomia differenziata, disciplina il conferimento della maggiore autonomia nelle materie “no-LEP”. La norma impugnata rinvia alle future intese e precisa che queste dovranno rispettare i limiti delle risorse previste a legislazione vigente. Essa dunque non prescrive che, nelle materie “no-LEP”, le intese adottino il criterio della spesa storica ai fini del finanziamento delle funzioni da trasferire; per cui, anche nelle materie indicate, si dovrà applicare il criterio del costo standard o analogo criterio basato sulla gestione efficiente. Inoltre, anche per le materie “no-LEP” resta salva la possibilità meccanismi di adeguamento (eventualmente, riduttivo) delle aliquote di compartecipazione, regolati dalle leggi di differenziazione.



Atti oggetto del giudizio

legge  26/06/2024  n. 86  art. 4  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 116  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte