Regioni - Regioni a statuto ordinario - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata - Trasferimento delle funzioni relative a materie o ambiti di materie diversi da quelli dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) - Ricorso della Regione autonoma Sardegna - Lamentata lesione della garanzia costituzionale dei livelli essenziali delle prestazioni, del principio dell'equilibrio di bilancio, dei principi relativi all'attribuzione di ulteriori forme e condizioni di autonomia alle Regioni e dei principi sull'autonomia finanziaria - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 215015).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 81, 116, terzo comma, 117, secondo comma, lett. m), e 119 Cost., dell’art. 4, comma 2, della legge n. 86 del 2024, che, in tema di attuazione dell’autonomia differenziata, disciplina il conferimento della maggiore autonomia nelle materie “no-LEP”. La norma impugnata rinvia alle future intese e precisa che queste dovranno rispettare i limiti delle risorse previste a legislazione vigente. Essa dunque non prescrive che, nelle materie “no-LEP”, le intese adottino il criterio della spesa storica ai fini del finanziamento delle funzioni da trasferire; per cui, anche nelle materie indicate, si dovrà applicare il criterio del costo standard o analogo criterio basato sulla gestione efficiente. Inoltre, anche per le materie “no-LEP” resta salva la possibilità meccanismi di adeguamento (eventualmente, riduttivo) delle aliquote di compartecipazione, regolati dalle leggi di differenziazione.