Sentenza 86/1970 (ECLI:IT:COST:1970:86)
Massima numero 5044
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  03/06/1970;  Decisione del  03/06/1970
Deposito del 10/06/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 86/70. REATI E PENE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E SUA REVOCA - REATO IN RAPPORTO DI CONTINUITA' CON ALTRO PRECEDENTE PUNITO CON PENA SOSPESA - CODICE PENALE, ARTT. 164, SECONDO COMMA N. 1, E 168 - POTERE DEL GIUDICE DI CONCEDERE O NEGARE IL BENEFICIO O DI REVOCARE LA SOSPENSIONE GIA' CONCESSA - ESCLUSIONE - IRRAZIONALITA' - SUCCESSIVA IRROGAZIONE DI PENA PECUNIARIA - POTERE DI SUBORDINARE LA REVOCA DELLA SOSPENSIONE DELLA PENA DETENTIVA AL MANCATO PAGAMENTO DELLA PENA PECUNIARIA - MANCATA PREVISIONE LEGISLATIVA IN TAL SENSO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
Il legame logico tra gli artt. 164 e 168 del codice penale e' indiscutibile: ed e' irrazionale inibire al giudice chiamato a decidere sulla revoca della sospensione quegli apprezzamenti che egli puo' compiere quando deve decidere se la pena debba sospendersi. Pertanto poggiare i poteri del giudice riguardo alla sospensione della pena su presupposti meno rigidi di quelli ai quali si informa il dovere di revocare la sospensione, e' chiara prova della violazione del principio di eguaglianza: secondo la legge il giudice dovrebbe revocare il beneficio in casi in cui gli e' invece permesso di concederlo o dovrebbe concederlo in casi in cui egli e' tenuto poi a revocarlo. Cosi' essendo, viene a dimostrarsi che l'art. 168 del codice penale viola l'art. 3 della Costituzione: la norma impugnata si manifesta lesiva della regola di eguaglianza nella parte in cui non distingue fra le due ipotesi e permette che la revoca della sospensione possa pronunciarsi, con riguardo al caso di pena pecuniaria, anche quando la sospensione dovrebbe essere concessa secondo quanto e' prescritto nell'art. 164.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte