Sentenza 87/1970 (ECLI:IT:COST:1970:87)
Massima numero 5045
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
03/06/1970; Decisione del
03/06/1970
Deposito del 10/06/1970; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 87/70. ASSISTENZA E PREVIDENZA - ASSISTENZA DI MALATTIA PER I LAVORATORI AGRICOLI - D.L.LGT. 9 APRILE 1946, N. 212, ART. 4 - DIRITTO ALL'ASSISTENZA MUTUALISTICA - DECORRENZA DIVERSA RISPETTO AI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA - DIFFERENTE SITUAZIONE DELLE DUE CATEGORIE - GIUSTIFICA LA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - AUTOMATISMO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - SUSSISTENZA ANCHE PER I LAVORATORI AGRICOLI - SUBORDINAZIONE DELLE PRESTAZIONI ALLA CONDIZIONE RELATIVA ALLA DATA DI VALIDITA' DEGLI ELENCHI - INSUSSISTENTE VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 38 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 87/70. ASSISTENZA E PREVIDENZA - ASSISTENZA DI MALATTIA PER I LAVORATORI AGRICOLI - D.L.LGT. 9 APRILE 1946, N. 212, ART. 4 - DIRITTO ALL'ASSISTENZA MUTUALISTICA - DECORRENZA DIVERSA RISPETTO AI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA - DIFFERENTE SITUAZIONE DELLE DUE CATEGORIE - GIUSTIFICA LA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - AUTOMATISMO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - SUSSISTENZA ANCHE PER I LAVORATORI AGRICOLI - SUBORDINAZIONE DELLE PRESTAZIONI ALLA CONDIZIONE RELATIVA ALLA DATA DI VALIDITA' DEGLI ELENCHI - INSUSSISTENTE VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 38 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale della norma contenuta nell'art. 4 del D.L.LGT. 9 aprile 1946 n. 212, proposta in riferimento sia all'art. 3, sia all'articolo 38 Cost. sotto il profilo che per i lavoratori della industria il diritto all'assistenza mutualistica per malattia sorge al momento dell'inizio del rapporto di lavoro e per il solo fatto della sussistenza di un vincolo di subordinazione, mentre per i dipendenti delle imprese agricole la suddetta norma dispone che lo stesso diritto sorge con la iscrizione negli elenchi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 e decorre dalla data di validita' degli elenchi medesimi. E cio' perche' la differente situazione fra lavoratori dell'industria e lavoratori in agricoltura, sia rispetto alla organizzazione delle imprese, sia rispetto ai presupposti del diritto all'assistenza mutualistica, giustifica la diversa disciplina legislativa. Ed inoltre perche', quale che sia l'espressione usata dalla legge, appare certo che il diritto alle prestazioni sorge in ogni caso dalla situazione di lavoratore subordinato, mentre gli elenchi assolvono la funzione specifica di fornire la prova di tale diritto. Il quale, per la sua realizzazione, ben puo' essere subordinato all'esistenza di determinate condizioni, come quella relativa alla data di validita' degli elenchi stessi, data che del resto, il lavoratore puo' anticipare richiedendo il certificato di cui al quarto comma della norma impugnata. Neppure tale comma e' viziato di illegittimita' costituzionale in riferimento all'art. 38 Cost. Perche' e' certo che il rilascio del certificato attestante che il lavoratore possiede i requisiti occorrenti per l'ammissione alle prestazioni di malattia puo' avvenire immediatamente e - qualche volta - dopo un certo tempo. Ma e' essenziale il caso che l'insorgere della malattia coincida con l'inizio del lavoro, sicche' l'interessato ha tutto il tempo per regolarizzare la sua posizione assicurativa. La legge appresta quindi il mezzo idoneo perche' al lavoratore sia assicurata l'assistenza. Che' se poi si verificano ritardi nel rilascio del certificato per colpa del servizio degli uffici dei contributi unificati, oppure per inerzia dell'interessato, tali ritardi spostano la questione in altro campo e non possono essere assunti a motivi di illegittimita' costituzionale della norma.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale della norma contenuta nell'art. 4 del D.L.LGT. 9 aprile 1946 n. 212, proposta in riferimento sia all'art. 3, sia all'articolo 38 Cost. sotto il profilo che per i lavoratori della industria il diritto all'assistenza mutualistica per malattia sorge al momento dell'inizio del rapporto di lavoro e per il solo fatto della sussistenza di un vincolo di subordinazione, mentre per i dipendenti delle imprese agricole la suddetta norma dispone che lo stesso diritto sorge con la iscrizione negli elenchi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 e decorre dalla data di validita' degli elenchi medesimi. E cio' perche' la differente situazione fra lavoratori dell'industria e lavoratori in agricoltura, sia rispetto alla organizzazione delle imprese, sia rispetto ai presupposti del diritto all'assistenza mutualistica, giustifica la diversa disciplina legislativa. Ed inoltre perche', quale che sia l'espressione usata dalla legge, appare certo che il diritto alle prestazioni sorge in ogni caso dalla situazione di lavoratore subordinato, mentre gli elenchi assolvono la funzione specifica di fornire la prova di tale diritto. Il quale, per la sua realizzazione, ben puo' essere subordinato all'esistenza di determinate condizioni, come quella relativa alla data di validita' degli elenchi stessi, data che del resto, il lavoratore puo' anticipare richiedendo il certificato di cui al quarto comma della norma impugnata. Neppure tale comma e' viziato di illegittimita' costituzionale in riferimento all'art. 38 Cost. Perche' e' certo che il rilascio del certificato attestante che il lavoratore possiede i requisiti occorrenti per l'ammissione alle prestazioni di malattia puo' avvenire immediatamente e - qualche volta - dopo un certo tempo. Ma e' essenziale il caso che l'insorgere della malattia coincida con l'inizio del lavoro, sicche' l'interessato ha tutto il tempo per regolarizzare la sua posizione assicurativa. La legge appresta quindi il mezzo idoneo perche' al lavoratore sia assicurata l'assistenza. Che' se poi si verificano ritardi nel rilascio del certificato per colpa del servizio degli uffici dei contributi unificati, oppure per inerzia dell'interessato, tali ritardi spostano la questione in altro campo e non possono essere assunti a motivi di illegittimita' costituzionale della norma.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte