Sentenza 88/1970 (ECLI:IT:COST:1970:88)
Massima numero 5047
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  03/06/1970;  Decisione del  03/06/1970
Deposito del 10/06/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5046


Titolo
SENT. 88/70 B. PROCESSO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - CONSULENTE TECNICO - SUA PRESTAZIONE E COMPENSO - NON EQUIPARABILITA' A QUELLI DEI LAVORATORI AUTONOMI O SUBORDINATI - COMPENSI INADEGUATI - INVOCABILITA' DELL'ART. 36, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE - LEGGE 1 DICEMBRE 1956, N. 1426, ARTT. 2, 3 E 4 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
I consulenti tecnici di ufficio sono soggetti estranei all'organizzazione degli uffici giudiziari, ma sono ausiliari del giudice. Pertanto, in rapporto a tale qualita' non possono essere considerati, a proposito della valutazione delle loro prestazioni e della liquidazione del relativo compenso, come dei puri e semplici lavoratori autonomi. Inoltre il lavoro da essi svolto nell'espletamento dell'incarico loro affidato non si presta a rientrare in uno schema che coinvolga un necessario e logico confronto tra prestazioni e retribuzione e quindi un qualsiasi giudizio sull'adeguatezza e sulla sufficienza di quest'ultima. Conseguentemente ai suddetti consulenti non e' applicabile, riguardo alla liquidazione del compenso, l'art. 36 della Costituzione. Non e' quindi fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge 1 dicembre 1956, n. 1426 (sui compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria) sollevata, per la pretesa inadeguatezza delle tariffe, in riferimento all'indicato precetto della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36  co. 1

Altri parametri e norme interposte