Sentenza 89/1970 (ECLI:IT:COST:1970:89)
Massima numero 5048
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  03/06/1970;  Decisione del  03/06/1970
Deposito del 10/06/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5049


Titolo
SENT. 89/70 A. LIBERTA' PERSONALE - ARRESTO - FACOLTA' D'ARRESTO DA PARTE DEI PRIVATI - COD. PROC. PEN., ART. 242 - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 13, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ATTUA UN DOVERE DI SOLIDARIETA' SOCIALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 242, cod. proc. pen., che prevede l'arresto in flagranza da parte dei privati, proposta in riferimento all'art. 13, terzo comma Cost. E' vero infatti che la norma costituzionale che consente l'adozione di provvedimenti restrittivi della liberta' personale da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza va interpretata restrittivamente, ma e' da ritenere che la facolta' conferita al privato dalla norma impugnata non operi una vera estensione della portata propria della disposizione costituzionale, in quanto il privato, allorche' agisce in presenza delle condizioni e rimane nei limiti stabiliti dalla norma stessa, assume la veste di organo di polizia, sia pure straordinario e temporaneo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13  co. 3

Altri parametri e norme interposte