Sentenza 89/1970 (ECLI:IT:COST:1970:89)
Massima numero 5049
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  03/06/1970;  Decisione del  03/06/1970
Deposito del 10/06/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5048


Titolo
SENT. 89/70 B. LIBERTA' PERSONALE - ARRESTO - COD. PROC. PEN., ART. 242 - FACOLTA' DI ARRESTO DA PARTE DEI PRIVATI - LIMITI. (COSTITUZIONE, ART. 13, TERZO COMMA).

Testo
Alla affermata compatibilita' con l'art. 13, terzo comma, Cost., della norma sull'arresto in flagranza da parte dei privati non sono di ostacolo, ne' il fatto che il precetto costituzionale non ricordi espressamente il privato fra gli abilitati all'adozione delle attivita' ivi menzionate, ne' la considerazione che alla potesta' consentita al privato non si adegui la qualifica di provvedimento. Cio' sempre che la attivita' esercitata si mantenga nei limiti derivanti dalla natura stessa del potere consentito e che inoltre rimanga fermo il rispetto del limite massimo di vigenza di ogni provvedimento provvisorio qual e' stabilito dall'art. 13 Cost., con la conseguenza che l'inizio del termine di 48 ore prescritto per la comunicazione all'autorita' giudiziaria venga sempre fatto decorrere dal momento dell'arresto operato dal privato e non gia' da quello della consegna da parte sua all'autorita' di polizia.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13  co. 3

Altri parametri e norme interposte