Sentenza 90/1970 (ECLI:IT:COST:1970:90)
Massima numero 5050
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  03/06/1970;  Decisione del  03/06/1970
Deposito del 10/06/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5051


Titolo
SENT. 90/70 A. LIBERTA' DI RIUNIONE - COSTITUZIONE, ART. 17 - INTERPRETAZIONE - RIUNIONE IN LUOGO PUBBLICO - ONERE DEL PREAVVISO - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - T.U. DELLE LEGGI DI P.S. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 18, TERZO COMMA - SANZIONE PENALE PER I SOLI PROMOTORI E NON GLI INTERVENUTI - NON CONTRASTA CON IL PRECETTO COSTITUZIONALE.

Testo
E' esatto interpretare l'art. 17 della Costituzione nel senso che esso, pel fatto di condizionare ad un semplice preavviso le riunioni in luogo pubblico che si svolgano pacificamente e senz'armi, ha inteso escludere ogni preventivo intervento autorizzativo da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza, ed invece imposto solo un onere a carico dei promotori, con la conseguenza che nessun illecito penale puo' addebitarsi a coloro che partecipino ad una riunione non preceduta da preavviso, dato che tale partecipazione si risolve nel concreto esercizio di un diritto costituzionalmente protetto. Si uniforma a questi principi l'art. 18, terzo comma, T.U.L.P.S., nella parte in cui sanziona penalmente solo il comportamento dei contravventori all'obbligo del preavviso e non gia' i semplici intervenuti alla riunione e conferma di tutto cio' puo' trarsi dal quarto comma dello stesso articolo, nonche' dall'art. 28 del regolamento esecutivo del T.U. n. 635 del 1940, che non impongono l'obbligo, ma conferiscono all'autorita' di p.s. solo la facolta' di impedire che le riunioni non precedute da preavviso abbiano luogo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 17

Altri parametri e norme interposte