Sentenza 90/1970 (ECLI:IT:COST:1970:90)
Massima numero 5051
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
03/06/1970; Decisione del
03/06/1970
Deposito del 10/06/1970; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
5050
Titolo
SENT. 90/70 B. LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - RIUNIONI IN LUOGO PUBBLICO SENZA PREAVVISO - T.U. DELLE LEGGI DI P.S. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 18, TERZO COMMA - SANZIONE PENALE PER GLI INTERVENUTI CHE PRENDANO LA PAROLA SENZA ESSERE A CONOSCENZA DELL'OMISSIONE - VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 90/70 B. LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - RIUNIONI IN LUOGO PUBBLICO SENZA PREAVVISO - T.U. DELLE LEGGI DI P.S. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 18, TERZO COMMA - SANZIONE PENALE PER GLI INTERVENUTI CHE PRENDANO LA PAROLA SENZA ESSERE A CONOSCENZA DELL'OMISSIONE - VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Contrasta con l'art. 21 della Costituzione il precetto contenuto nell'art. 18, terzo comma, T.U.L.P.S., che incrimina a titolo di contravvenzione il fatto di chi, essendo intervenuto ad una riunione non preavvisata senza essere a conoscenza dell'omissione del preavviso richiesto dal primo comma dello stesso articolo 18, vi prenda la parola; la disposizione impugnata si sottrae invece alla censura di incostituzionalita' relativamente al caso in cui chi prende la parola sia a conoscenza dell'omissione del preavviso, giacche' la posizione che egli viene ad assumere di parte piu' spiccatamente attiva fra i convenuti, o fa presupporre un accordo con i promotori, o comunque lo qualifica in modo particolare, cosi' da assimilarlo ai promotori stessi, differenziandolo dai semplici intervenuti, mai punibili anche ove si dimostrasse la conoscenza da parte loro dell'irregolarita' intervenuta.
Contrasta con l'art. 21 della Costituzione il precetto contenuto nell'art. 18, terzo comma, T.U.L.P.S., che incrimina a titolo di contravvenzione il fatto di chi, essendo intervenuto ad una riunione non preavvisata senza essere a conoscenza dell'omissione del preavviso richiesto dal primo comma dello stesso articolo 18, vi prenda la parola; la disposizione impugnata si sottrae invece alla censura di incostituzionalita' relativamente al caso in cui chi prende la parola sia a conoscenza dell'omissione del preavviso, giacche' la posizione che egli viene ad assumere di parte piu' spiccatamente attiva fra i convenuti, o fa presupporre un accordo con i promotori, o comunque lo qualifica in modo particolare, cosi' da assimilarlo ai promotori stessi, differenziandolo dai semplici intervenuti, mai punibili anche ove si dimostrasse la conoscenza da parte loro dell'irregolarita' intervenuta.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
Altri parametri e norme interposte