Ordinanza 91/1970 (ECLI:IT:COST:1970:91)
Massima numero 5052
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  03/06/1970;  Decisione del  03/06/1970
Deposito del 10/06/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 91/70. LAVORO - INFORTUNI SUL LAVORO - R.D. 17 AGOSTO 1935, N. 1765, ART. 4, QUINTO COMMA - TERMINE DI DECADENZA PER L'AZIONE DI RISARCIMENTO DA PARTE DEL LAVORATORE INFORTUNATO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 35 E 38 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale le questioni gia' decise con sentenza di rigetto devono essere dichiarate manifestamente infondate con ordinanza se non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente decisione (fattispecie relativa alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, quinto comma, del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, in riferimento agli artt. 3, 35 e 38, della Costituzione, gia' decisa con la sentenza n. 10 del 16 gennaio 1970). Cfr.: 24/56 D

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte