Ordinanza 92/1970 (ECLI:IT:COST:1970:92)
Massima numero 5053
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
03/06/1970; Decisione del
03/06/1970
Deposito del 10/06/1970; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 92/70. ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE - SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - ESPERTI - CONDIZIONI DI INDIPENDENZA - LEGGE 2 MARZO 1963, N. 320, ARTT. 3, 4 E 8 - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 104, 105 E 108 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 92/70. ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE - SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - ESPERTI - CONDIZIONI DI INDIPENDENZA - LEGGE 2 MARZO 1963, N. 320, ARTT. 3, 4 E 8 - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 104, 105 E 108 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale le questioni gia' decise con sentenza di rigetto devono essere dichiarate manifestamente infondate con ordinanza se non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente decisione (fattispecie relativa alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, 4 e 8, legge 2 marzo 1963, n. 320, sulla composizione delle sezioni specializzate agrarie, in riferimento agli artt. 104, 105 e 108, della Costituzione, gia' decisa con la sentenza n. 53 del 25 marzo 1970). Cfr.: 24/56 D.
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale le questioni gia' decise con sentenza di rigetto devono essere dichiarate manifestamente infondate con ordinanza se non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente decisione (fattispecie relativa alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, 4 e 8, legge 2 marzo 1963, n. 320, sulla composizione delle sezioni specializzate agrarie, in riferimento agli artt. 104, 105 e 108, della Costituzione, gia' decisa con la sentenza n. 53 del 25 marzo 1970). Cfr.: 24/56 D.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 105
Costituzione
art. 108
Altri parametri e norme interposte