Ordinanza 92/1970 (ECLI:IT:COST:1970:92)
Massima numero 5053
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  03/06/1970;  Decisione del  03/06/1970
Deposito del 10/06/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 92/70. ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE - SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - ESPERTI - CONDIZIONI DI INDIPENDENZA - LEGGE 2 MARZO 1963, N. 320, ARTT. 3, 4 E 8 - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 104, 105 E 108 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale le questioni gia' decise con sentenza di rigetto devono essere dichiarate manifestamente infondate con ordinanza se non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente decisione (fattispecie relativa alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, 4 e 8, legge 2 marzo 1963, n. 320, sulla composizione delle sezioni specializzate agrarie, in riferimento agli artt. 104, 105 e 108, della Costituzione, gia' decisa con la sentenza n. 53 del 25 marzo 1970). Cfr.: 24/56 D.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 104

Costituzione  art. 105

Costituzione  art. 108

Altri parametri e norme interposte