Sentenza 94/1970 (ECLI:IT:COST:1970:94)
Massima numero 5055
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
04/06/1970; Decisione del
04/06/1970
Deposito del 16/06/1970; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 94/70. PROCEDURE CONCORSUALI - IMPRENDITORI COMMERCIALI - COD. CIV., ART. 2221, E R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 1 - ASSOGGETTAMENTO A PROCEDURA FALLIMENTARE - PRETESA. DISCRIMINAZIONE PER RAGIONI DI CENSO RISPETTO ALLA GENERALITA' DEI CITTADINI - INSUSSISTENZA - NATURA DELL'ATTIVITA' - DETERMINATA SITUAZIONE OBIETTIVAMENTE DIVERSA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - PICCOLO IMPRENDITORE ED INSOLVENTE CIVILE - ESCLUSIONE DAL FALLIMENTO - RAGIONI POLITICHE E DI OPPORTUNITA' - INSINDACABILITA'.
SENT. 94/70. PROCEDURE CONCORSUALI - IMPRENDITORI COMMERCIALI - COD. CIV., ART. 2221, E R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 1 - ASSOGGETTAMENTO A PROCEDURA FALLIMENTARE - PRETESA. DISCRIMINAZIONE PER RAGIONI DI CENSO RISPETTO ALLA GENERALITA' DEI CITTADINI - INSUSSISTENZA - NATURA DELL'ATTIVITA' - DETERMINATA SITUAZIONE OBIETTIVAMENTE DIVERSA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - PICCOLO IMPRENDITORE ED INSOLVENTE CIVILE - ESCLUSIONE DAL FALLIMENTO - RAGIONI POLITICHE E DI OPPORTUNITA' - INSINDACABILITA'.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2221 del codice civile e 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) "con tutte le norme di legge che ne derivano", in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Nell'assoggettare alle procedure del fallimento gli imprenditori commerciali, e non la generalita' dei cittadini, la legge ha avuto riguardo alla natura dell'attivita' da essi esercitata, e non al loro censo. Non vi e' pertanto violazione dell'art. 3 della Costituzione, giacche' lo svolgere attivita' commerciale organizzata ad impresa costituisce una situazione obbiettivamente diversa da quella di chi svolge un'attivita' di diverso tipo, e non e' irrazionale l'aver limitato alla prima la disciplina concorsuale, ne' sono arbitrari i motivi di tale limitazione, anche se de iure condendo puo' discutersi sull'opportunita' di una diversa determinazione del campo di applicazione di quella disciplina. Le stesse ragioni valgono circa l'esenzione del piccolo imprenditore dal fallimento. La esclusione dal fallimento del piccolo imprenditore e dell'insolvente civile si basa su una valutazione di politica economica-sociale e di opportunita' giuridica, che non puo' essere ripetuta in questa sede (sent. n. 43/1970).
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2221 del codice civile e 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) "con tutte le norme di legge che ne derivano", in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Nell'assoggettare alle procedure del fallimento gli imprenditori commerciali, e non la generalita' dei cittadini, la legge ha avuto riguardo alla natura dell'attivita' da essi esercitata, e non al loro censo. Non vi e' pertanto violazione dell'art. 3 della Costituzione, giacche' lo svolgere attivita' commerciale organizzata ad impresa costituisce una situazione obbiettivamente diversa da quella di chi svolge un'attivita' di diverso tipo, e non e' irrazionale l'aver limitato alla prima la disciplina concorsuale, ne' sono arbitrari i motivi di tale limitazione, anche se de iure condendo puo' discutersi sull'opportunita' di una diversa determinazione del campo di applicazione di quella disciplina. Le stesse ragioni valgono circa l'esenzione del piccolo imprenditore dal fallimento. La esclusione dal fallimento del piccolo imprenditore e dell'insolvente civile si basa su una valutazione di politica economica-sociale e di opportunita' giuridica, che non puo' essere ripetuta in questa sede (sent. n. 43/1970).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte