Sentenza 95/1970 (ECLI:IT:COST:1970:95)
Massima numero 5058
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
04/06/1970; Decisione del
04/06/1970
Deposito del 16/06/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 95/70 C. IMPOSTE E TASSE - ESECUZIONE ESATTORIALE - T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 205 - SURROGA DELL'ESATTORE AL CREDITORE PROCEDENTE CHE NON PAGHI SUBITO L'IMPORTO DEL SUO CREDITO - NON IMPLICA UN'IMPOSIZIONE MA UNA SCELTA VOLONTARIA DEL CREDITORE - PRETESA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI AZIONE E DI DIFESA - INSUSSISTENZA - TUTELA GIURISDIZIONALE DEI PRIVATI INTERESSI IN CASO DI SURROGA - POSSIBILITA' MEDIANTE INTERVENTO NELLA PROCEDURA DAVANTI AL PRETORE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 24, PRIMO E SECONDO COMMA).
SENT. 95/70 C. IMPOSTE E TASSE - ESECUZIONE ESATTORIALE - T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 205 - SURROGA DELL'ESATTORE AL CREDITORE PROCEDENTE CHE NON PAGHI SUBITO L'IMPORTO DEL SUO CREDITO - NON IMPLICA UN'IMPOSIZIONE MA UNA SCELTA VOLONTARIA DEL CREDITORE - PRETESA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI AZIONE E DI DIFESA - INSUSSISTENZA - TUTELA GIURISDIZIONALE DEI PRIVATI INTERESSI IN CASO DI SURROGA - POSSIBILITA' MEDIANTE INTERVENTO NELLA PROCEDURA DAVANTI AL PRETORE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 24, PRIMO E SECONDO COMMA).
Testo
La garanzia di azione e di difesa in giudizio posta dall'art. 24 Cost. deve riconoscersi operante anche in relazione alla facolta' di surroga dell'esattore nei procedimenti esecutivi immobiliari pendenti, prevista dall'art. 205 T.U. imposte dirette, ove la si inquadri nel sistema della legge speciale, volto a tutelare il preminente interesse della pubblica finanza mediante strumenti (atti amministrativi) dei quali e' sempre ammissibile contestare la legittimita' ai sensi dell'art. 113 Cost. Non contrasta con tale conclusione il fatto che, secondo l'art. 205 citato i creditori procedenti sono sottoposti all'alternativa di pagare subito all'esattore l'importo del suo credito ovvero di sottostare alla surroga, poiche' siffatta situazione non impone, ma lascia ai creditori suddetti la scelta fra le due soluzioni. Ne' l'esercizio della facolta' di surroga in caso di mancato soddisfacimento pone l'esattore in tale condizione di arbitraria supremazia da compromettere la difesa di privati interessi, giacche' cio' e' escluso dal diritto di intervento e di partecipazione di tutti i creditori del contribuente nella procedura davanti al pretore per concorrere alla distribuzione del prezzo, diritto che e' garantito dagli artt. 205 e 239 del citato testo unico.
La garanzia di azione e di difesa in giudizio posta dall'art. 24 Cost. deve riconoscersi operante anche in relazione alla facolta' di surroga dell'esattore nei procedimenti esecutivi immobiliari pendenti, prevista dall'art. 205 T.U. imposte dirette, ove la si inquadri nel sistema della legge speciale, volto a tutelare il preminente interesse della pubblica finanza mediante strumenti (atti amministrativi) dei quali e' sempre ammissibile contestare la legittimita' ai sensi dell'art. 113 Cost. Non contrasta con tale conclusione il fatto che, secondo l'art. 205 citato i creditori procedenti sono sottoposti all'alternativa di pagare subito all'esattore l'importo del suo credito ovvero di sottostare alla surroga, poiche' siffatta situazione non impone, ma lascia ai creditori suddetti la scelta fra le due soluzioni. Ne' l'esercizio della facolta' di surroga in caso di mancato soddisfacimento pone l'esattore in tale condizione di arbitraria supremazia da compromettere la difesa di privati interessi, giacche' cio' e' escluso dal diritto di intervento e di partecipazione di tutti i creditori del contribuente nella procedura davanti al pretore per concorrere alla distribuzione del prezzo, diritto che e' garantito dagli artt. 205 e 239 del citato testo unico.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte