Sentenza 95/1970 (ECLI:IT:COST:1970:95)
Massima numero 5059
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  04/06/1970;  Decisione del  04/06/1970
Deposito del 16/06/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5056  5057  5058


Titolo
SENT. 95/70 D. IMPOSTE E TASSE - ESECUZIONE ESATTORIALE - T.U. 20 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 205 - SURROGA DELL'ESATTORE AL CREDITORE PROCEDENTE CHE NON PAGHI SUBITO L'IMPORTO DEL CREDITO ESATTORIALE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO A DANNO DEL CREDITORE - INSUSSISTENZA - GIUSTIFICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - COSTITUZIONE, ART. 3 - INTERPRETAZIONE - OMOGENEITA' DELLE SITUAZIONI DA REGOLARE - APPLICABILITA' DEL PRINCIPIO - SITUAZIONI AVENTI BASE COMUNE MA ASPETTI DISTINTIVI PARTICOLARI - INAPPLICABILITA'.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale della facolta' di surroga dell'esattore nei procedimenti esecutivi immobiliari gia' iniziati di cui all'art. 205 t.u. imposte dirette prospettata in relazione al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., nel presupposto che la facolta' suddetta si risolverebbe in un trattamento di favore che condurrebbe a porre in condizioni di inferiorita' i creditori procedenti. L'invocato principio invero e' applicabile quando vi sia omogeneita' di situazioni da regolare legislativamente e non quando si tratti di situazioni che, pur derivando da basi comuni, differiscano fra loro per aspetti distintivi particolari, come nel caso in esame, caratterizzato dalla finalita' di natura pubblicistica di agevolare la sollecita riscossione dei tributi erariali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte