Sentenza 96/1970 (ECLI:IT:COST:1970:96)
Massima numero 5060
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
04/06/1970; Decisione del
04/06/1970
Deposito del 16/06/1970; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 96/70. MISURE DI SICUREZZA - MISURA DI SICUREZZA DETENTIVA - DURATA MINIMA - COD. PENALE, ART. 206, ULTIMO COMMA - NON COMPUTABILITA' DEL PERIODO TRASCORSO IN CARCERAZIONE PREVENTIVA - GIUSTIFICAZIONE - DIVERSITA' DI NATURA E DI FINALITA' DELLE DUE FORME RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE - PRETESA IRRAZIONALITA' DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 96/70. MISURE DI SICUREZZA - MISURA DI SICUREZZA DETENTIVA - DURATA MINIMA - COD. PENALE, ART. 206, ULTIMO COMMA - NON COMPUTABILITA' DEL PERIODO TRASCORSO IN CARCERAZIONE PREVENTIVA - GIUSTIFICAZIONE - DIVERSITA' DI NATURA E DI FINALITA' DELLE DUE FORME RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE - PRETESA IRRAZIONALITA' DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Allo stato della legislazione vigente, non e' assimilabile la carcerazione preventiva alla misura di sicurezza (detentiva), per la diversita' della natura e delle finalita' delle due forme restrittive della liberta' personale: rieducativa (e, per taluni, anche retributiva) la prima, curativa e precauzionale la seconda. Sicche' e' la stessa Costituzione che demanda la disciplina al legislatore ordinario e lascia alla sua discrezionalita' di definirne i rapporti, senza che si possa configurare la violazione dell'art. 3. Un'irrazionalita' di trattamento nella norma denunziata (art. 206, ultimo comma, cod. pen.) e' da escludere, perche' la carcerazione preventiva, che ha un compito essenzialmente processuale, non e' equiparabile alla misura di sicurezza detentiva. Infatti i limiti minimi di questa sono collegati al particolare trattamento che essa comporta. Invece, se, prima della pronuncia, l'imputato ha subito la carcerazione preventiva, quand'anche fosse stato ricoverato in osservazione presso un manicomio giudiziario, non e' stato sottoposto alle cure dirette a poterlo avviare alla guarigione; dimodoche', e' giustificabile la norma che non tiene conto della detenzione nel computo del limite minimo della misura di sicurezza.
Allo stato della legislazione vigente, non e' assimilabile la carcerazione preventiva alla misura di sicurezza (detentiva), per la diversita' della natura e delle finalita' delle due forme restrittive della liberta' personale: rieducativa (e, per taluni, anche retributiva) la prima, curativa e precauzionale la seconda. Sicche' e' la stessa Costituzione che demanda la disciplina al legislatore ordinario e lascia alla sua discrezionalita' di definirne i rapporti, senza che si possa configurare la violazione dell'art. 3. Un'irrazionalita' di trattamento nella norma denunziata (art. 206, ultimo comma, cod. pen.) e' da escludere, perche' la carcerazione preventiva, che ha un compito essenzialmente processuale, non e' equiparabile alla misura di sicurezza detentiva. Infatti i limiti minimi di questa sono collegati al particolare trattamento che essa comporta. Invece, se, prima della pronuncia, l'imputato ha subito la carcerazione preventiva, quand'anche fosse stato ricoverato in osservazione presso un manicomio giudiziario, non e' stato sottoposto alle cure dirette a poterlo avviare alla guarigione; dimodoche', e' giustificabile la norma che non tiene conto della detenzione nel computo del limite minimo della misura di sicurezza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte