Sentenza 97/1970 (ECLI:IT:COST:1970:97)
Massima numero 5061
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  04/06/1970;  Decisione del  04/06/1970
Deposito del 16/06/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5062  5063  5064  5065  5066


Titolo
SENT. 97/70 A. DIRITTO DI DIFESA - GRATUITO PATROCINIO E NORME RELATIVE ALLA DIFESA DEI NON ABBIENTI - RIENTRANO TRA GLI "APPOSITI ISTITUTI" PREVISTI DALL'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - COD. PROC. PEN., ARTT. 128, SECONDO COMMA, E 131 - NOMINA DEL DIFENSORE D'UFFICIO E SANZIONI PER L'ABBANDONO DELLA DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'istituto del gratuito patrocinio, anche nell'attuale disciplina, ed il complesso delle norme vigenti, comunque dirette ad assicurare la difesa dei non abbienti, debbono considerarsi compresi nell'espressione "appositi istituti" adoperata dal Costituente nell'art. 24 della Costituzione, il cui precetto deve ritenersi gia' in tale modo osservato (vedi in senso conforme sent. n. 114 del 1964). Pertanto gli artt. 128, comma secondo, e 131 del Cod. proc. pen. (in connessione col gratuito patrocinio) non sono in contrasto con detta norma costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 3

Altri parametri e norme interposte