Sentenza 97/1970 (ECLI:IT:COST:1970:97)
Massima numero 5062
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  04/06/1970;  Decisione del  04/06/1970
Deposito del 16/06/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5061  5063  5064  5065  5066


Titolo
SENT. 97/70 B. LEGGE - SUA INSUFFICIENZA RISPETTO AGLI SCOPI FISSATI NELLA COSTITUZIONE - NON COSTITUISCE DI PER SE' VIZIO DI LEGITTIMITA' - EVENTUALE DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' PER IL CARATTERE PARZIALE DELLA DISCIPLINA - IMPLICAZIONI NEGATIVE.

Testo
La insufficienza o scarsa efficienza di una norma di legge rispetto agli scopi voluti dalla Costituzione non puo' condurre a riconoscerla senz'altro incostituzionale anche perche' una eventuale dichiarazione di illegittimita' costituzionale che si fondasse sulla sola parziarieta' della disciplina rischierebbe, intanto, di condurre ad un regresso della situazione normativa, aprendo un vuoto che non sarebbe colmabile in sede di interpretazione (vedi in senso conforme sentenze n. 114 del 1964 e 1 del 1969).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte