Sentenza 97/1970 (ECLI:IT:COST:1970:97)
Massima numero 5062
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
04/06/1970; Decisione del
04/06/1970
Deposito del 16/06/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 97/70 B. LEGGE - SUA INSUFFICIENZA RISPETTO AGLI SCOPI FISSATI NELLA COSTITUZIONE - NON COSTITUISCE DI PER SE' VIZIO DI LEGITTIMITA' - EVENTUALE DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' PER IL CARATTERE PARZIALE DELLA DISCIPLINA - IMPLICAZIONI NEGATIVE.
SENT. 97/70 B. LEGGE - SUA INSUFFICIENZA RISPETTO AGLI SCOPI FISSATI NELLA COSTITUZIONE - NON COSTITUISCE DI PER SE' VIZIO DI LEGITTIMITA' - EVENTUALE DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' PER IL CARATTERE PARZIALE DELLA DISCIPLINA - IMPLICAZIONI NEGATIVE.
Testo
La insufficienza o scarsa efficienza di una norma di legge rispetto agli scopi voluti dalla Costituzione non puo' condurre a riconoscerla senz'altro incostituzionale anche perche' una eventuale dichiarazione di illegittimita' costituzionale che si fondasse sulla sola parziarieta' della disciplina rischierebbe, intanto, di condurre ad un regresso della situazione normativa, aprendo un vuoto che non sarebbe colmabile in sede di interpretazione (vedi in senso conforme sentenze n. 114 del 1964 e 1 del 1969).
La insufficienza o scarsa efficienza di una norma di legge rispetto agli scopi voluti dalla Costituzione non puo' condurre a riconoscerla senz'altro incostituzionale anche perche' una eventuale dichiarazione di illegittimita' costituzionale che si fondasse sulla sola parziarieta' della disciplina rischierebbe, intanto, di condurre ad un regresso della situazione normativa, aprendo un vuoto che non sarebbe colmabile in sede di interpretazione (vedi in senso conforme sentenze n. 114 del 1964 e 1 del 1969).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte