Delegazione legislativa - Controllo di conformità della norma delegata alla norma delegante - Criteri di ordine generale - Rapporto di coerente sviluppo e completamento tra le norme delegate e le scelte del legislatore delegante - Interpretazione delle disposizioni delegate nel significato compatibile con i principi e i criteri direttivi della delega - Silenzio del legislatore delegante su uno specifico tema - Possibilità per il legislatore delegato di disciplinarlo nel rispetto degli indirizzi generali della delega - Valore interpretativo, seppur non vincolante, dei pareri delle Commissioni parlamentari.
Per costante giurisprudenza costituzionale, la previsione di cui all'art. 76 Cost. non osta all'emanazione, da parte del legislatore delegato, di norme che rappresentino un coerente sviluppo e un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, dovendosi escludere che la funzione del primo sia limitata ad una mera scansione linguistica di previsioni stabilite dal secondo. Il sindacato costituzionale sulla delega legislativa deve svolgersi attraverso un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli, riguardanti, da un lato, le disposizioni che determinano l'oggetto, i princìpi e i criteri direttivi indicati dalla legge di delegazione e, dall'altro, le disposizioni stabilite dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i princìpi e i criteri direttivi della delega. Il che, se porta a ritenere del tutto fisiologica quell'attività normativa di completamento e sviluppo delle scelte del delegante, circoscrive, d'altra parte, il vizio in discorso ai casi di dilatazione dell'oggetto indicato dalla legge di delega, fino all'estremo di ricomprendere in esso materie che ne erano escluse. (Precedenti citati: sentenze n. 212 del 2018, n. 194 del 2015, n. 229 del 2014, n. 182 del 2014, n. 50 del 2014 e n. 98 del 2008).
Il silenzio del legislatore delegante su uno specifico tema non impedisce al legislatore delegato di disciplinarlo, trattandosi in tal caso di verificare che le scelte di quest'ultimo non siano in contrasto con gli indirizzi generali della legge delega. (Precedenti citati: sentenze n. 229 del 2014, n. 47 del 2014, n. 184 del 2013, n. 134 del 2013, n. 272 del 2012, n. 230 del 2010 e n. 341 del 2007; ordinanza n. 231 del 2009).
Il parere delle Commissioni parlamentari non è vincolante, né esprime interpretazioni autentiche della legge delega, ma costituisce pur sempre elemento che contribuisce alla corretta esegesi di quest'ultima. (Precedenti citati: sentenze n. 79 del 2019, n. 127 del 2017, n. 250 del 2016 e n. 47 del 2014).