Sentenza 97/1970 (ECLI:IT:COST:1970:97)
Massima numero 5063
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
04/06/1970; Decisione del
04/06/1970
Deposito del 16/06/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 97/70 C. LAVORO - FORME - TUTELA - LIBERI PROFESSIONISTI - IMPOSIZIONE DI PRESTAZIONI PERSONALI EX ART. 23 DELLA COSTITUZIONE - LEGITTIMITA' - LIMITI - COD. PROC. PEN., ARTT. 128, SECONDO COMMA, E 131 - NOMINA DEL DIFENSORE D'UFFICIO ALL'IMPUTATO E SANZIONI PER L'ABBANDONO DELLA DIFESA - NON VIOLANO L'ARTICOLO 35 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 97/70 C. LAVORO - FORME - TUTELA - LIBERI PROFESSIONISTI - IMPOSIZIONE DI PRESTAZIONI PERSONALI EX ART. 23 DELLA COSTITUZIONE - LEGITTIMITA' - LIMITI - COD. PROC. PEN., ARTT. 128, SECONDO COMMA, E 131 - NOMINA DEL DIFENSORE D'UFFICIO ALL'IMPUTATO E SANZIONI PER L'ABBANDONO DELLA DIFESA - NON VIOLANO L'ARTICOLO 35 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La tutela del lavoro in tutte le sue forme non esclude che, in forza dell'art. 23 della Costituzione, quando ne ricorrano gli estremi, possano, con legge, essere imposte a liberi professionisti prestazioni gratuite, purche' non siano tali da trasformare lo status del libero professionista nello status di soggetto prevalentemente tenuto alla prestazione di un servizio obbligatorio non remunerato. Pertanto gli artt. 128, secondo comma, e 131 del Cod. proc. pen. non sono in contrasto con l'art. 35 della Costituzione (vedi in senso conforme sent. n. 114 del 1964).
La tutela del lavoro in tutte le sue forme non esclude che, in forza dell'art. 23 della Costituzione, quando ne ricorrano gli estremi, possano, con legge, essere imposte a liberi professionisti prestazioni gratuite, purche' non siano tali da trasformare lo status del libero professionista nello status di soggetto prevalentemente tenuto alla prestazione di un servizio obbligatorio non remunerato. Pertanto gli artt. 128, secondo comma, e 131 del Cod. proc. pen. non sono in contrasto con l'art. 35 della Costituzione (vedi in senso conforme sent. n. 114 del 1964).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 35
Altri parametri e norme interposte