Sentenza 97/1970 (ECLI:IT:COST:1970:97)
Massima numero 5066
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  04/06/1970;  Decisione del  04/06/1970
Deposito del 16/06/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5061  5062  5063  5064  5065


Titolo
SENT. 97/70 F. DIRITTO DI DIFESA - GRATUITO PATROCINIO - CONDIZIONI DI AMMISSIONE IN SEDE PENALE - ONERI MAGGIORI RISPETTO ALLA MATERIA CIVILE - COD. PROC. PEN., ART. 128, PRIMO E SECONDO COMMA, E R.D. 28 MAGGIO 1931, N. 602, ART. 4 - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3282, ART. 15).

Testo
In materia penale, a norma dell'art. 15 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282, per essere ammessi al gratuito patrocinio non occorre domanda formale e basta produrre il certificato di poverta' in carta libera cosicche' non puo' sostenersi, argomentando dall'art. 18 dello stesso R.D., riguardante la materia civile, che l'ammissione al gratuito patrocinio nel processo penale imponga oneri tali da rendere costituzionalmente illegittimi in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, gli artt. 128 primo e secondo comma, del Cod. proc. pen. e 4 delle norme di attuazione approvate con R.D. 28 maggio 1931, n. 602.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte