Sentenza 99/1970 (ECLI:IT:COST:1970:99)
Massima numero 5068
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  04/06/1970;  Decisione del  04/06/1970
Deposito del 16/06/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 99/70. LAVORO - LAVORO MARITTIMO - NORME PER LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - R.D.L. 6 FEBBRAIO 1936, N. 337, ARTT. 1 E 2, E CODICE DELLA NAVIGAZIONE, ART. 1304 - INAPPLICABILITA' DELLA LEGGE SULL'IMPIEGO PRIVATO AL CONTRATTO DI LAVORO MARITTIMO - NON IMPLICA UNA RINUNCIA DEL LEGISLATORE A DISCIPLINARE LA MATERIA, COMPRESA L'INDENNITA' DI ANZIANITA' E IL PREAVVISO DI LICENZIAMENTO - PRETESA RISERVA DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - INSUSSISTENZA - VIOLAZIONE DELL'ART. 39 DELLA COSTITUZIONE - NON SUSSISTE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 del R.D.L. 6 febbraio 1936, n. 337 (Norme per la risoluzione del rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato) e dell'art. 1304 del codice della navigazione, in riferimento all'art. 39 della Costituzione. L'art. 1 del decreto legge richiamato nell'art. 1304 del codice della navigazione, si limita a escludere l'applicabilita' della legge sull'impiego privato al contratto di lavoro marittimo. Ma l'aver sottratto tale rapporto, in considerazione dei suoi peculiari caratteri, alla sfera di applicazione di detta legge non implica, ovviamente, rinuncia del legislatore a regolare la materia, e non costituisce pertanto impedimento a una disciplina legislativa di esso, che e' stata compresa, successivamente al decreto del 1936, nello stesso codice della navigazione. Un simile impedimento non risulta neanche, per quanto riguarda l'indennita' di anzianita' e il preavviso di licenziamento, dal collegamento dell'art. 1 con l'art. 2 del D.L. n. 337 dal 1936 che rimanda ai contratti collettivi la determinazione della misura dell'indennita' e del termine di preavviso, nonche' delle relative norme e modalita'. Con tale richiamo il legislatore non ha attribuito agli organi della contrattazione collettiva (sindacati) un potere normativo sottratto a ogni proprio successivo intervento. Il riferimento alla contrattazione collettiva, che dovra' sempre operare nei limiti delle norme di legge relative ai predetti istituti (v. artt. 351-362 cod. nav.), non costituisce pertanto una riserva normativa a favore dei sindacati, allo stesso modo che non costituisce riserva il riferimento ai contratti collettivi di cui agli articoli 2118 e 2120 del codice civile.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 39

Altri parametri e norme interposte