Ordinanza 100/1970 (ECLI:IT:COST:1970:100)
Massima numero 5069
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
04/06/1970; Decisione del
04/06/1970
Deposito del 16/06/1970; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
5070
Titolo
ORD. 100/70 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - NORMA ESISTENTE NELL'ORDINAMENTO IN QUANTO RICAVABILE DA DISPOSIZIONE POSITIVA (EX ART. 304 BIS DEL COD. PROC. PENALE) - SINDACABILITA'.
ORD. 100/70 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - NORMA ESISTENTE NELL'ORDINAMENTO IN QUANTO RICAVABILE DA DISPOSIZIONE POSITIVA (EX ART. 304 BIS DEL COD. PROC. PENALE) - SINDACABILITA'.
Testo
Non sussiste alcuna ragione che impedisca che la norma, esistente nell'ordinamento in quanto ricavabile dall'art. 304 bis, primo comma, del codice di procedura penale, la quale esclude il diritto del difensore ad assistere, nell'istruzione formale, all'interrogatorio dell'imputato, formi oggetto di un giudizio di legittimita' costituzionale. Non e' quindi esatto dire (come nell'ordinanza di rinvio 10 marzo 1969 del giudice istruttore del tribunale di Roma, iscritta al n. 130 del reg. ord. 1969 e pubblicata nella Gazz. uff. della Repubblica n. 128 del 21 maggio 1969, con cui e' stato impugnato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, l'art. 303, in relazione agli artt. 365, 366, 367 e 368, del cod. di proc. pen., nella parte in cui la facolta' di assistere all'interrogatorio e' data al pubblico ministero) che il sindacato della Corte costituzionale circa la mancata attribuzione di tale facolta' al difensore, verrebbe ad esercitarsi sulla "mancanza di una norma".
Non sussiste alcuna ragione che impedisca che la norma, esistente nell'ordinamento in quanto ricavabile dall'art. 304 bis, primo comma, del codice di procedura penale, la quale esclude il diritto del difensore ad assistere, nell'istruzione formale, all'interrogatorio dell'imputato, formi oggetto di un giudizio di legittimita' costituzionale. Non e' quindi esatto dire (come nell'ordinanza di rinvio 10 marzo 1969 del giudice istruttore del tribunale di Roma, iscritta al n. 130 del reg. ord. 1969 e pubblicata nella Gazz. uff. della Repubblica n. 128 del 21 maggio 1969, con cui e' stato impugnato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, l'art. 303, in relazione agli artt. 365, 366, 367 e 368, del cod. di proc. pen., nella parte in cui la facolta' di assistere all'interrogatorio e' data al pubblico ministero) che il sindacato della Corte costituzionale circa la mancata attribuzione di tale facolta' al difensore, verrebbe ad esercitarsi sulla "mancanza di una norma".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte