Ordinanza 100/1970 (ECLI:IT:COST:1970:100)
Massima numero 5070
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
04/06/1970; Decisione del
04/06/1970
Deposito del 16/06/1970; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
5069
Titolo
ORD. 100/70 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - DISPOSIZIONE DI LEGGE IMPUGNATA CON RIFERIMENTO AL CONTENUTO NORMATIVO DI ALTRA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO DERIVANTE, NEL PROCESSO PENALE, DALLE DUE DISPOSIZIONI - ELIMINAZIONE - POSSIBILITA' DI DICHIARARE L'ILLEGITTIMITA' PARZIALE DELL'UNA O DELL'ALTRA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' SOLLEVATA D'UFFICIO DALLA CORTE NEI CONFRONTI DELLA DISPOSIZIONE NON IMPUGNATA - FATTISPECIE - COD. PROC. PEN., ARTT. 303 E 304 BIS, PRIMO COMMA - ISTRUZIONE FORMALE - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - FACOLTA' DI INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO ED ESCLUSIONE DEL DIFENSORE. (COSTITUZIONE, ART. 24, SECONDO COMMA).
ORD. 100/70 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - DISPOSIZIONE DI LEGGE IMPUGNATA CON RIFERIMENTO AL CONTENUTO NORMATIVO DI ALTRA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO DERIVANTE, NEL PROCESSO PENALE, DALLE DUE DISPOSIZIONI - ELIMINAZIONE - POSSIBILITA' DI DICHIARARE L'ILLEGITTIMITA' PARZIALE DELL'UNA O DELL'ALTRA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' SOLLEVATA D'UFFICIO DALLA CORTE NEI CONFRONTI DELLA DISPOSIZIONE NON IMPUGNATA - FATTISPECIE - COD. PROC. PEN., ARTT. 303 E 304 BIS, PRIMO COMMA - ISTRUZIONE FORMALE - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - FACOLTA' DI INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO ED ESCLUSIONE DEL DIFENSORE. (COSTITUZIONE, ART. 24, SECONDO COMMA).
Testo
Nell'ipotesi in cui la disparita' di trattamento, derivante da due distinte disposizioni di legge, e denunciata come incostituzionale, potrebbe essere - se ritenuta sussistente dalla Corte costituzionale - egualmente eliminata con una dichiarazione di illegittimita' dell'una o dell'altra delle disposizioni stesse, la scelta fra tali soluzioni non puo' dipendere dal modo in cui occasionalmente la questione viene fissata dall'ordinanza di rimessione, ma deve essere operata tenendo conto sia dei principi generali ai quali risulta ispirata la legge ordinaria, sia delle direttive desumibili dalla norma costituzionale di raffronto. Pertanto, se nell'ordinanza di rinvio con la quale e' stato promosso il giudizio di legittimita' cost., sia stata denunciata soltanto la prima delle due disposizioni in questione, l'oggetto del giudizio dovra' essere necessariamente integrato, mediante impugnazione - ordinanza della Corte cost. e salva ogni pronuncia sul merito - della seconda norma. (Nella specie la questione verteva sulla disparita' di trattamento tra pubblico ministero e imputato, derivante dalla disposizione dell'art. 303 cod. proc. pen., che attribuisce al pubblico ministero la facolta' di intervenire, nella istruzione formale, all'interrogatorio dell'imputato e da quella dell'art. 304 bis, primo comma, dello stesso codice, la quale vieta che allo interrogatorio assista il difensore. Nell'ordinanza con la quale era stato promosso il giudizio di costituzionalita', per pretesa violazione del principio del contraddittorio, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, l'impugnazione era stata espressamente limitata alla sola norma dell'art. 303, in relazione agli artt. 365, 366, 367 e 368 del codice di procedura penale. Con l'ordinanza della Corte il giudizio viene esteso alla norma suddetta dell'art. 304 bis, primo comma, cod. proc. pen.).
Nell'ipotesi in cui la disparita' di trattamento, derivante da due distinte disposizioni di legge, e denunciata come incostituzionale, potrebbe essere - se ritenuta sussistente dalla Corte costituzionale - egualmente eliminata con una dichiarazione di illegittimita' dell'una o dell'altra delle disposizioni stesse, la scelta fra tali soluzioni non puo' dipendere dal modo in cui occasionalmente la questione viene fissata dall'ordinanza di rimessione, ma deve essere operata tenendo conto sia dei principi generali ai quali risulta ispirata la legge ordinaria, sia delle direttive desumibili dalla norma costituzionale di raffronto. Pertanto, se nell'ordinanza di rinvio con la quale e' stato promosso il giudizio di legittimita' cost., sia stata denunciata soltanto la prima delle due disposizioni in questione, l'oggetto del giudizio dovra' essere necessariamente integrato, mediante impugnazione - ordinanza della Corte cost. e salva ogni pronuncia sul merito - della seconda norma. (Nella specie la questione verteva sulla disparita' di trattamento tra pubblico ministero e imputato, derivante dalla disposizione dell'art. 303 cod. proc. pen., che attribuisce al pubblico ministero la facolta' di intervenire, nella istruzione formale, all'interrogatorio dell'imputato e da quella dell'art. 304 bis, primo comma, dello stesso codice, la quale vieta che allo interrogatorio assista il difensore. Nell'ordinanza con la quale era stato promosso il giudizio di costituzionalita', per pretesa violazione del principio del contraddittorio, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, l'impugnazione era stata espressamente limitata alla sola norma dell'art. 303, in relazione agli artt. 365, 366, 367 e 368 del codice di procedura penale. Con l'ordinanza della Corte il giudizio viene esteso alla norma suddetta dell'art. 304 bis, primo comma, cod. proc. pen.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte