Sentenza 96/2020 (ECLI:IT:COST:2020:96)
Massima numero 43353
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
11/02/2020; Decisione del
11/02/2020
Deposito del 20/05/2020; Pubblicazione in G. U. 27/05/2020
Titolo
Reati e pene - Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria (nella specie: guida senza patente) - Disciplina transitoria - Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni commesse anteriormente alla depenalizzazione - Denunciato contrasto con la legge delega - Insussistenza - Coerente sviluppo e completamento delle scelte del legislatore delegante - Non fondatezza della questione.
Reati e pene - Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria (nella specie: guida senza patente) - Disciplina transitoria - Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni commesse anteriormente alla depenalizzazione - Denunciato contrasto con la legge delega - Insussistenza - Coerente sviluppo e completamento delle scelte del legislatore delegante - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Siracusa in riferimento all'art. 76 Cost. - degli artt. 8, commi 1 e 3, e 9, comma 1, del d.lgs. n. 8 del 2016, nella parte in cui prevedono che la sanzione amministrativa pecuniaria si applichi ai fatti di guida senza patente anche se commessi anteriormente al decreto legislativo che li ha depenalizzati - per un importo non superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'art. 135 cod. pen. - e che l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato, alla medesima data, risulti prescritto o estinto per altra causa. Le disposizioni censurate - nel prevedere, pur in assenza di espressa autorizzazione del legislatore delegante, l'applicabilità retroattiva delle sanzioni amministrative introdotte per gli illeciti depenalizzati - non contrastano con gli indirizzi generali della legge delega, ma ne costituiscono, all'opposto, un coerente sviluppo e completamento (come riconosciuto anche nei pareri delle Commissioni parlamentari sullo schema di decreto), in quanto evitano che si produca una completa impunità dei fatti pregressi, contraria alla ratio dell'intervento di depenalizzazione, che è quella di modificare in senso (tendenzialmente) mitigativo - e non già di eliminare - la sanzione per un fatto che resta, comunque sia, illecito.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Siracusa in riferimento all'art. 76 Cost. - degli artt. 8, commi 1 e 3, e 9, comma 1, del d.lgs. n. 8 del 2016, nella parte in cui prevedono che la sanzione amministrativa pecuniaria si applichi ai fatti di guida senza patente anche se commessi anteriormente al decreto legislativo che li ha depenalizzati - per un importo non superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'art. 135 cod. pen. - e che l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato, alla medesima data, risulti prescritto o estinto per altra causa. Le disposizioni censurate - nel prevedere, pur in assenza di espressa autorizzazione del legislatore delegante, l'applicabilità retroattiva delle sanzioni amministrative introdotte per gli illeciti depenalizzati - non contrastano con gli indirizzi generali della legge delega, ma ne costituiscono, all'opposto, un coerente sviluppo e completamento (come riconosciuto anche nei pareri delle Commissioni parlamentari sullo schema di decreto), in quanto evitano che si produca una completa impunità dei fatti pregressi, contraria alla ratio dell'intervento di depenalizzazione, che è quella di modificare in senso (tendenzialmente) mitigativo - e non già di eliminare - la sanzione per un fatto che resta, comunque sia, illecito.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
15/01/2016
n. 8
art. 8
co. 1
decreto legislativo
15/01/2016
n. 8
art. 8
co. 3
decreto legislativo
15/01/2016
n. 8
art. 9
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte