Ordinanza 104/1970 (ECLI:IT:COST:1970:104)
Massima numero 5075
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  04/06/1970;  Decisione del  04/06/1970
Deposito del 16/06/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5074


Titolo
ORD. 104/70 B. PROCESSO PENALE - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - COD. PROC. PEN., ART. 223, PRIMO COMMA - NORME RELATIVE ALLE "OPERAZIONI TECNICHE" - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA. FRODI ALIMENTARI - FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DI SOSTANZE DI USO AGRARIO E DI PRODOTTI AGRARI - R.D.L. 15 OTTOBRE 1925, N. 2033, ARTT. 41, 43, 44, 45 E 46; LEGGE 30 APRILE 1962, N. 283, ARTT. 1 E 3; LEGGE 4 LUGLIO 1967, N. 580, ART. 42; D.P.R. 12 FEBBRAIO 1965, N. 162, ART. 75 - QUESTIONI IN VARIO SENSO GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Essendo identiche o analoghe a quelle gia' decise con le sentenze di parziale incostituzionalita' n. 148 e n. 149 del 1969 (ved. anche l'ord. n. 36 del 1970), e senza che siano stati addotti motivi che possano indurre a conclusioni diverse, vanno dichiarate manifestamente infondate - nei sensi di cui in motivazione - le questioni proposte con le ordinanze 8 ottobre 1969 del Pretore di Castelfranco Veneto, 31 ottobre 1969 del Pretore di Gallarate ed altri dodici provvedimenti di rimessione, nei confronti: a) dell'art. 223 del cod. proc. pen., denunziato - in riferimento all'art. 24 della Costituzione - nella parte in cui consente che la polizia giudiziaria proceda ad operazioni tecniche senza l'intervento della difesa (cfr. sent. n. 148 del 1969); b) degli artt. 41, 43, 44, 45 e 46 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033 (contenente disposizioni sulla "repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari") convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, nel testo modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 190; dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (contente la "disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande") nel testo modificato dalla legge 27 febbraio 1963, n. 441, nonche' dell'art. 42 della legge 4 luglio 1967 n. 580 (contenente la "disciplina per la lavorazione ed il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari") denunziate - in riferimento all'art. 24 e, da alcune ordinanze, anche in riferimento all'art. 3 della Costituzione - nelle parti in cui escludono le garanzie di difesa nelle operazioni di prelievo, di analisi e di revisione di analisi dei campioni (cfr. sent. n. 149 del 1969). La dichiarazione di manifesta infondatezza puo' essere estesa anche alle disposizioni dell'art. 3 della legge 30 aprile 1962, n. 283 e dell'art. 75 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti) - non esaminate nella precedente occasione - che riguardano modalita' attinenti alle ispezioni e prelievi dei campioni. Cfr.: ord. n. 36 del 1970.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte