Sentenza 107/1970 (ECLI:IT:COST:1970:107)
Massima numero 5080
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BRANCA - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
17/06/1970; Decisione del
17/06/1970
Deposito del 26/06/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 107/70 C. REGIONE SARDA - COMPETENZA LEGISLATIVA PRIMARIA - STATUTO REGIONALE, ART. 3, LETT. A - EMANAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CONTABILITA' E DI BILANCIO - LIMITE COSTITUITO DALL'OSSERVANZA DELLA COSTITUZIONE, DELLO STATUTO E DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO DELLO STATO - SUSSISTENZA DI DISPOSIZIONI IDENTICHE ANCHE NEGLI ALTRI STATUTI. (STATUTO SICILIANO, ART. 14, LETT. P; STATUTO DELLA VALLE D'AOSTA, ART. 23, LETT. A; STATUTO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA, ART. 4, N. 1; STATUTO DEL TRENTINO-ALTO ADIGE, ART. 4, N. 1).
SENT. 107/70 C. REGIONE SARDA - COMPETENZA LEGISLATIVA PRIMARIA - STATUTO REGIONALE, ART. 3, LETT. A - EMANAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CONTABILITA' E DI BILANCIO - LIMITE COSTITUITO DALL'OSSERVANZA DELLA COSTITUZIONE, DELLO STATUTO E DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO DELLO STATO - SUSSISTENZA DI DISPOSIZIONI IDENTICHE ANCHE NEGLI ALTRI STATUTI. (STATUTO SICILIANO, ART. 14, LETT. P; STATUTO DELLA VALLE D'AOSTA, ART. 23, LETT. A; STATUTO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA, ART. 4, N. 1; STATUTO DEL TRENTINO-ALTO ADIGE, ART. 4, N. 1).
Testo
Alla Regione sarda spetta - ai sensi dell'art. 3, lett. a) dello Statuto - la potesta' primaria ad emanare norme di contabilita' purche' l'esercizio di essa avvenga nel rispetto dei precetti della Costituzione e dello Statuto e con l'osservanza dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato. Disposizioni sostanzialmente identiche a quella del citato art. 3 lett. a), in forza delle quali puo' essere esercitato un potere normativo in materia di bilancio e contabilita', si rinvengono anche nello Statuto siciliano (art. 14, lett. p), in quello del Friuli (art. 4, n. 1) ed infine, in quello della Regione Trentino-Alto Adige (art. 4, n. 1), la quale anzi, come risulta dalla legge regionale 24 settembre 1951, n. 17 recante "norme sulla contabilita' generale della Regione", e' stata la prima, tra le Regioni a statuto speciale, a darsi una propria legge organica di contabilita' completamente autonoma e distinta da quella dello Stato.
Alla Regione sarda spetta - ai sensi dell'art. 3, lett. a) dello Statuto - la potesta' primaria ad emanare norme di contabilita' purche' l'esercizio di essa avvenga nel rispetto dei precetti della Costituzione e dello Statuto e con l'osservanza dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato. Disposizioni sostanzialmente identiche a quella del citato art. 3 lett. a), in forza delle quali puo' essere esercitato un potere normativo in materia di bilancio e contabilita', si rinvengono anche nello Statuto siciliano (art. 14, lett. p), in quello del Friuli (art. 4, n. 1) ed infine, in quello della Regione Trentino-Alto Adige (art. 4, n. 1), la quale anzi, come risulta dalla legge regionale 24 settembre 1951, n. 17 recante "norme sulla contabilita' generale della Regione", e' stata la prima, tra le Regioni a statuto speciale, a darsi una propria legge organica di contabilita' completamente autonoma e distinta da quella dello Stato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 3
Altri parametri e norme interposte