Sentenza 107/1970 (ECLI:IT:COST:1970:107)
Massima numero 5081
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BRANCA - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
17/06/1970; Decisione del
17/06/1970
Deposito del 26/06/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 107/70 D. CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO - ORDINI DI ACCREDITAMENTO - DISCIPLINA E FINALITA'.
SENT. 107/70 D. CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO - ORDINI DI ACCREDITAMENTO - DISCIPLINA E FINALITA'.
Testo
Secondo la legge vigente di contabilita' generale dello Stato gli ordini di accreditamento disposti presso le tesorerie provinciali a favore dei funzionari delegati costituiscono una forma di pagamento di alcune spese la cui rapida effettuazione e' obbiettivamente giustificata da particolari e non eliminabili esigenze di talune amministrazioni quali quelle militari, autonome e dei lavori pubblici. Alla fine dell'esercizio l'ordine viene annullato o ridotto qualora non sia stato utilizzato o lo sia stato solo in parte, ma, se la necessita' della spesa permane, occorrera' emettere nel nuovo esercizio un altro ordine di accreditamento la cui contabilizzazione figurera' nel conto residui dell'esercizio scaduto. Tanto i decreti di annullamento o riduzione quanto quelli relativi alle nuove aperture di credito seguono lo stesso iter degli originari ordini di accreditamento onde e' evidente che, nel frattempo, le operazioni di pagamento subiscono un fermo che ha innegabili ripercussioni negative sulla realizzazione degli scopi in relazione ai quali gli accreditamenti erano stati autorizzati.
Secondo la legge vigente di contabilita' generale dello Stato gli ordini di accreditamento disposti presso le tesorerie provinciali a favore dei funzionari delegati costituiscono una forma di pagamento di alcune spese la cui rapida effettuazione e' obbiettivamente giustificata da particolari e non eliminabili esigenze di talune amministrazioni quali quelle militari, autonome e dei lavori pubblici. Alla fine dell'esercizio l'ordine viene annullato o ridotto qualora non sia stato utilizzato o lo sia stato solo in parte, ma, se la necessita' della spesa permane, occorrera' emettere nel nuovo esercizio un altro ordine di accreditamento la cui contabilizzazione figurera' nel conto residui dell'esercizio scaduto. Tanto i decreti di annullamento o riduzione quanto quelli relativi alle nuove aperture di credito seguono lo stesso iter degli originari ordini di accreditamento onde e' evidente che, nel frattempo, le operazioni di pagamento subiscono un fermo che ha innegabili ripercussioni negative sulla realizzazione degli scopi in relazione ai quali gli accreditamenti erano stati autorizzati.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte