Sentenza 107/1970 (ECLI:IT:COST:1970:107)
Massima numero 5082
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BRANCA  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  17/06/1970;  Decisione del  17/06/1970
Deposito del 26/06/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5078  5079  5080  5081  5083  5084  5085  5086


Titolo
SENT. 107/70 E. REGIONE SARDA - CONTABILITA' E BILANCIO - LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 1968 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO ALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO DEGLI ORDINI DI ACCREDITAMENTO EMESSI DALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER SPESE IN CONTO CAPITALE - ESEMPI ANALOGHI OFFERTI DALLA LEGISLAZIONE STATALE. (LEGGE 9 DICEMBRE 1928, N. 2783, ART. 8 E D.M. 5 GIUGNO 1929).

Testo
La legge regionale sarda 17 dicembre 1968, riapprovata il 6 novembre 1969, recante "autorizzazione al trasporto all'esercizio successivo degli ordini di accreditamento emessi dall'Amministrazione regionale per spese in conto capitale" elimina la procedura - richiesta dalla legge di contabilita' dello Stato - dell'annullamento o riduzione degli ordini rimasti totalmente o in parte inutilizzati nell'esercizio scaduto e della emissione di nuove aperture di credito per l'esecuzione delle spese la cui necessita' permane, evitando cosi' che, nelle more di tale procedura, i pagamenti subiscano un fermo che ha innegabili ripercussioni negative sulla realizzazione degli scopi in relazione ai quali gli accreditamenti erano stati autorizzati. Esempi di siffatto trasporto non mancano nella legislazione statale poiche' a norma dell'art. 5 del D.M. 5 giugno 1929, emesso in base alla delega di cui all'art. 8 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783, il trasporto e' normalmente usato dall'Amministrazione dei lavori pubblici su richiesta dei funzionari delegati per le spese in conto capitale, per quelle spese cioe' per le quali il trasporto e' stato disposto in via generale dalla legge regionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte