Sentenza 96/2020 (ECLI:IT:COST:2020:96)
Massima numero 43355
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  11/02/2020;  Decisione del  11/02/2020
Deposito del 20/05/2020; Pubblicazione in G. U. 27/05/2020
Massime associate alla pronuncia:  43350  43351  43352  43353  43356  43357


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Assenza di contraddittorietà in rapporto ai parametri evocati ed alle argomentazioni addotte - Ammissibilità della questione.

Testo
È ammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 1 e 3, e 9, comma 1, del d.lgs. n. 8 del 2016. A differenza di quanto era avvenuto per una precedente questione analoga, dichiarata inammissibile per contraddittorietà del percorso argomentativo (avendo il giudice a quo evocato i "criteri Engel" per estendere la norma costituzionale interna di cui all'art. 25 Cost. alle sanzioni amministrative), l'odierno rimettente da un lato evoca come parametro anche l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 CEDU; dall'altro, richiama la giurisprudenza costituzionale - allo stato costante - secondo la quale il principio di irretroattività in peius stabilito dall'art. 25, secondo comma, Cost. si applica anche alle sanzioni amministrative a carattere punitivo. (Precedente citato: sentenza n. 109 del 2017).

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  15/01/2016  n. 8  art. 8  co. 1

decreto legislativo  15/01/2016  n. 8  art. 8  co. 3

decreto legislativo  15/01/2016  n. 8  art. 9  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 7