Sentenza 107/1970 (ECLI:IT:COST:1970:107)
Massima numero 5083
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BRANCA - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
17/06/1970; Decisione del
17/06/1970
Deposito del 26/06/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 107/70 F. REGIONE SARDA - CONTABILITA' E BILANCIO - LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 1968 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO ALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO DEGLI ORDINI DI ACCREDITAMENTO EMESSI DALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER LE SPESE IN CONTO CAPITALE - NON VIOLA I PRINCIPI DELL'ANNUALITA' DEL BILANCIO E DI COPERTURA DELLE SPESE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 81, COMMI PRIMO E QUARTO).
SENT. 107/70 F. REGIONE SARDA - CONTABILITA' E BILANCIO - LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 1968 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO ALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO DEGLI ORDINI DI ACCREDITAMENTO EMESSI DALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER LE SPESE IN CONTO CAPITALE - NON VIOLA I PRINCIPI DELL'ANNUALITA' DEL BILANCIO E DI COPERTURA DELLE SPESE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 81, COMMI PRIMO E QUARTO).
Testo
La legge regionale sarda 17 dicembre 1968, riapprovata il 6 novembre 1969, che autorizza il trasporto all'esercizio successivo degli ordini di accreditamento per spese in conto capitale rimasti in tutto o in parte inestinti nell'esercizio scaduto, non vulnera i principi dell'annualita' del bilancio e di copertura delle spese enunciati dall'art. 81, commi primo e quarto, della Costituzione. L'utilizzazione dell'originaria apertura di credito mediante il suo trasferimento ope legis all'esercizio successivo non implica la imputazione di spese non effettuate nell'esercizio scaduto dai fondi di competenza del nuovo bilancio: il trasporto riguarda infatti spese residue del bilancio anteriore per le quali era gia' prevista la relativa copertura e l'annotazione contabile di esse non puo' essere fatta nella previsione di competenza del nuovo bilancio, ma figurera' nel conto residui del trascorso esercizio. Da questa netta separazione tra conto di competenza e conto dei residui consegue necessariamente l'impossibilita' che una spesa relativa ad un esercizio scaduto venga soddisfatta con entrate della nuova competenza e viceversa.
La legge regionale sarda 17 dicembre 1968, riapprovata il 6 novembre 1969, che autorizza il trasporto all'esercizio successivo degli ordini di accreditamento per spese in conto capitale rimasti in tutto o in parte inestinti nell'esercizio scaduto, non vulnera i principi dell'annualita' del bilancio e di copertura delle spese enunciati dall'art. 81, commi primo e quarto, della Costituzione. L'utilizzazione dell'originaria apertura di credito mediante il suo trasferimento ope legis all'esercizio successivo non implica la imputazione di spese non effettuate nell'esercizio scaduto dai fondi di competenza del nuovo bilancio: il trasporto riguarda infatti spese residue del bilancio anteriore per le quali era gia' prevista la relativa copertura e l'annotazione contabile di esse non puo' essere fatta nella previsione di competenza del nuovo bilancio, ma figurera' nel conto residui del trascorso esercizio. Da questa netta separazione tra conto di competenza e conto dei residui consegue necessariamente l'impossibilita' che una spesa relativa ad un esercizio scaduto venga soddisfatta con entrate della nuova competenza e viceversa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 1
Costituzione
art. 81
co. 4
Altri parametri e norme interposte