Sentenza 107/1970 (ECLI:IT:COST:1970:107)
Massima numero 5084
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BRANCA - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
17/06/1970; Decisione del
17/06/1970
Deposito del 26/06/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 107/70 G. REGIONE SARDA - CONTABILITA' E BILANCIO - LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 1968 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO ALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO DEGLI ORDINI DI ACCREDITAMENTO EMESSI DALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER SPESE IN CONTO CAPITALE - NON CONTRASTA CON L'ART. 41 DEL D.P.R. 19 MAGGIO 1949, N. 250 (NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO) - LEGGE DI CONTABILITA' DELLO STATO - APPLICABILITA' NELLA REGIONE SUBORDINATA AL MANCATO ESERCIZIO DELLA POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE NELLA MATERIA.
SENT. 107/70 G. REGIONE SARDA - CONTABILITA' E BILANCIO - LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 1968 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO ALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO DEGLI ORDINI DI ACCREDITAMENTO EMESSI DALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER SPESE IN CONTO CAPITALE - NON CONTRASTA CON L'ART. 41 DEL D.P.R. 19 MAGGIO 1949, N. 250 (NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO) - LEGGE DI CONTABILITA' DELLO STATO - APPLICABILITA' NELLA REGIONE SUBORDINATA AL MANCATO ESERCIZIO DELLA POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE NELLA MATERIA.
Testo
La legge regionale sarda 17 dicembre 1968, riapprovata il 6 novembre 1969 concernente l'autorizzazione al trasporto all'esercizio successivo degli ordini di accreditamento per spese in conto capitale rimaste in tutto o in parte inestinte alla chiusura dell'esercizio, non e' in contrasto con l'art. 41 del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, contenente norme di attuazione per lo Statuto speciale per la Sardegna, che enuncia la validita' per la Regione sarda delle norme della contabilita' generale dello Stato per quanto concerne la compilazione, le variazioni e la gestione del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo. Non puo' infatti ritenersi che, in virtu' di detta disposizione, tutta la normativa contabile dello Stato sia stata definitivamente recepita nell'ordinamento regionale poiche' una simile interpretazione sarebbe inconciliabile col riconoscimento alla Regione di una potesta' legislativa primaria in materia di bilancio e di contabilita'. L'art. 41 delle norme di attuazione va pertanto rettamente interpretato nel senso che l'applicabilita' delle leggi di contabilita' dello Stato nell'ambito della Regione resta subordinata al mancato esercizio della potesta' legislativa regionale in materia.
La legge regionale sarda 17 dicembre 1968, riapprovata il 6 novembre 1969 concernente l'autorizzazione al trasporto all'esercizio successivo degli ordini di accreditamento per spese in conto capitale rimaste in tutto o in parte inestinte alla chiusura dell'esercizio, non e' in contrasto con l'art. 41 del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, contenente norme di attuazione per lo Statuto speciale per la Sardegna, che enuncia la validita' per la Regione sarda delle norme della contabilita' generale dello Stato per quanto concerne la compilazione, le variazioni e la gestione del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo. Non puo' infatti ritenersi che, in virtu' di detta disposizione, tutta la normativa contabile dello Stato sia stata definitivamente recepita nell'ordinamento regionale poiche' una simile interpretazione sarebbe inconciliabile col riconoscimento alla Regione di una potesta' legislativa primaria in materia di bilancio e di contabilita'. L'art. 41 delle norme di attuazione va pertanto rettamente interpretato nel senso che l'applicabilita' delle leggi di contabilita' dello Stato nell'ambito della Regione resta subordinata al mancato esercizio della potesta' legislativa regionale in materia.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 19/05/1949
n. 250
art. 41