Sentenza 107/1970 (ECLI:IT:COST:1970:107)
Massima numero 5085
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BRANCA  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  17/06/1970;  Decisione del  17/06/1970
Deposito del 26/06/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5078  5079  5080  5081  5082  5083  5084  5086


Titolo
SENT. 107/70 H. REGIONE SARDA - CONTABILITA' E BILANCIO - LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 1968 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO ALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO DEGLI ORDINI DI ACCREDITAMENTO EMESSI DALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER SPESE IN CONTO CAPITALE - NON CONTRASTA CON L'ART. 26 DEL D.P.R. 19 MAGGIO 1949, N. 250 (NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO) - SUSSISTENZA DEI CONTROLLI PREDISPOSTI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non sussiste contrasto tra la legge regionale sarda 17 dicembre 1968, riapprovata il 6 novembre 1969 recante "autorizzazione al trasporto all'esercizio successivo degli ordini di accreditamento per spese in conto capitale" e l'art. 26 del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, contenente norme di attuazione per lo Statuto speciale per la Sardegna, secondo il quale i rendiconti delle aperture di credito a favore dei funzionari delegati devono essere sottoposti al controllo della delegazione della Corte dei conti. Il sistema di controllo adottato da questa norma, in quanto esige una dichiarazione di regolarita', importa il riscontro effettivo di tutti i rendiconti dei funzionari delegati e non riconosce all'organo di controllo - cosi' come avviene per l'Amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 60, comma quarto, della legge generale di contabilita' - la possibilita' di un semplice controllo saltuario limitato a determinati rendiconti. Il sistema di controllo regionale non viene affatto intaccato, ne' nella fase preventiva ne' in quella successiva, dalla legge regionale concernente il trasporto degli ordini di accreditamento poiche' tanto nel caso in cui 'ordine originario sia annullato o ridotto e venga emesso un nuovo ordine, quanto nel caso in cui, in luogo di tali operazioni, si disponga piu' semplicemente il trasporto al nuovo esercizio dell'originaria apertura di credito, il controllo continua a svolgersi con la medesima regolarita' e completezza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  19/05/1949  n. 250  art. 26