Sentenza 107/1970 (ECLI:IT:COST:1970:107)
Massima numero 5086
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BRANCA - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
17/06/1970; Decisione del
17/06/1970
Deposito del 26/06/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 107/70 I. REGIONE SARDA - CONTABILITA' E BILANCIO - LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 1968 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO ALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO DEGLI ORDINI DI ACCREDITAMENTO EMESSI DALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER SPESE IN CONTO CAPITALE - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 81, COMMA PRIMO E QUARTO, DELLA COSTITUZIONE, E DELLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO NELLA MATERIA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 107/70 I. REGIONE SARDA - CONTABILITA' E BILANCIO - LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 1968 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO ALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO DEGLI ORDINI DI ACCREDITAMENTO EMESSI DALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER SPESE IN CONTO CAPITALE - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 81, COMMA PRIMO E QUARTO, DELLA COSTITUZIONE, E DELLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO NELLA MATERIA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale della legge regionale sarda 17 dicembre 1968, riapprovata il 6 novembre 1969 recante autorizzazione al trasporto all'esercizio successivo degli ordini di accreditamento emessi per spese in conto capitale, in riferimento all'art. 81, commi primo e quarto della Costituzione, nonche' agli artt. 41 e 26 delle norme di attuazione per lo Statuto sardo approvate con D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, in relazione alla normativa statale sulla contabilita' generale dello Stato. La legge regionale, disciplinando in modo particolare l'attivita' dei funzionari delegati al pagamento delle spese, non ha violato ne' i precetti richiamati ne' i principi dell'ordinamento ai quali si informa la contabilita' dello Stato essendo da escludere che con essa siasi arrecato pregiudizio alle fondamentali garanzie della veridicita', della chiarezza e della correttezza nella gestione del pubblico denaro.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale della legge regionale sarda 17 dicembre 1968, riapprovata il 6 novembre 1969 recante autorizzazione al trasporto all'esercizio successivo degli ordini di accreditamento emessi per spese in conto capitale, in riferimento all'art. 81, commi primo e quarto della Costituzione, nonche' agli artt. 41 e 26 delle norme di attuazione per lo Statuto sardo approvate con D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, in relazione alla normativa statale sulla contabilita' generale dello Stato. La legge regionale, disciplinando in modo particolare l'attivita' dei funzionari delegati al pagamento delle spese, non ha violato ne' i precetti richiamati ne' i principi dell'ordinamento ai quali si informa la contabilita' dello Stato essendo da escludere che con essa siasi arrecato pregiudizio alle fondamentali garanzie della veridicita', della chiarezza e della correttezza nella gestione del pubblico denaro.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 1
Costituzione
art. 81
co. 4
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 19/05/1949
n. 250
art. 41
decreto del Presidente della Repubblica 19/05/1949
n. 250
art. 26