Sentenza 108/1970 (ECLI:IT:COST:1970:108)
Massima numero 5087
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  17/06/1970;  Decisione del  17/06/1970
Deposito del 26/06/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5088  5089  5090


Titolo
SENT. 108/70 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - NORMA GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA - NORME CONNESSE CON LE PRECEDENTI - MANIFESTA IRRILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE - DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA - COD. PEN., ART. 559, TERZO COMMA. (COD. PROC. PEN., ARTT. 93, SECONDO COMMA, 94, PRIMO E SECONDO COMMA E 468, PRIMO COMMA).

Testo
Essendo manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 559, comma terzo, del codice penale, gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con sent. n. 147 del 1969, devono essere dichiarate inammissibili, perche', irrilevanti nel giudizio a quo, le questioni di legittimita' costituzionale ad essa connesse, proposte dal Pretore di Postiglione con ord. 9 luglio 1969 e relative agli artt. 93, comma secondo, 94, comma primo e secondo, e 468, comma primo del Cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte