Sentenza 108/1970 (ECLI:IT:COST:1970:108)
Massima numero 5088
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
17/06/1970; Decisione del
17/06/1970
Deposito del 26/06/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 108/70 B. PROCESSO PENALE - PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - COD. PROC. PEN., ARTT. 93, SECONDO COMMA, E 94, PRIMO E SECONDO COMMA - AZIONE PER LA RESTITUZIONE ED IL RISARCIMENTO DEL DANNO - INTRODUZIONE DIRETTAMENTE IN UDIENZA - MANCATA PREVISIONE DI UN TERMINE A DIFESA A FAVORE DELL'IMPUTATO - NON VIOLANO IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 24, SECONDO COMMA).
SENT. 108/70 B. PROCESSO PENALE - PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - COD. PROC. PEN., ARTT. 93, SECONDO COMMA, E 94, PRIMO E SECONDO COMMA - AZIONE PER LA RESTITUZIONE ED IL RISARCIMENTO DEL DANNO - INTRODUZIONE DIRETTAMENTE IN UDIENZA - MANCATA PREVISIONE DI UN TERMINE A DIFESA A FAVORE DELL'IMPUTATO - NON VIOLANO IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 24, SECONDO COMMA).
Testo
Gli artt. 93, comma secondo, e 94, commi primo e secondo, del C.P.P., i quali consentono alla parte civile di introdurre direttamente in udienza l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno, senza prevedere la concessione di un termine a difesa a favore dell'imputato, non incidono sul suo diritto di difesa e pertanto non violano l'art. 24, comma secondo della Costituzione: ed invero l'imputato ha la possibilita' di preparare tempestivamente le ragioni che intende far valere nei confronti della parte offesa dal reato, potendo sicuramente rappresentarsi e prevedere l'eventualita' della costituzione della parte civile sin dal momento in cui gli e' stato reso noto con la contestazione della imputazione, il nome della parte lesa dal reato ed anche per quanto riguarda le ragioni, di ordine soprattutto formale, che eventualmente sussistano in rapporto all'atto di costituzione, l'imputato ha la possibilita', essendo obbligatoriamente assistito da un difensore, di rilevare e di contestarle immediatamente.
Gli artt. 93, comma secondo, e 94, commi primo e secondo, del C.P.P., i quali consentono alla parte civile di introdurre direttamente in udienza l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno, senza prevedere la concessione di un termine a difesa a favore dell'imputato, non incidono sul suo diritto di difesa e pertanto non violano l'art. 24, comma secondo della Costituzione: ed invero l'imputato ha la possibilita' di preparare tempestivamente le ragioni che intende far valere nei confronti della parte offesa dal reato, potendo sicuramente rappresentarsi e prevedere l'eventualita' della costituzione della parte civile sin dal momento in cui gli e' stato reso noto con la contestazione della imputazione, il nome della parte lesa dal reato ed anche per quanto riguarda le ragioni, di ordine soprattutto formale, che eventualmente sussistano in rapporto all'atto di costituzione, l'imputato ha la possibilita', essendo obbligatoriamente assistito da un difensore, di rilevare e di contestarle immediatamente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte