Sentenza 108/1970 (ECLI:IT:COST:1970:108)
Massima numero 5089
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
17/06/1970; Decisione del
17/06/1970
Deposito del 26/06/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 108/70 C. PROCESSO PENALE - PARTE CIVILE - COD. PROC. PENALE, ART. 468, PRIMO COMMA - FACOLTA' DI PRECISARE NELLA DISCUSSIONE FINALE L'AMMONTARE DEL DANNO - GIUSTIFICAZIONE - NON VIOLA IL DIRITTO DI DIFESA DELL'IMPUTATO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 24, SECONDO COMMA).
SENT. 108/70 C. PROCESSO PENALE - PARTE CIVILE - COD. PROC. PENALE, ART. 468, PRIMO COMMA - FACOLTA' DI PRECISARE NELLA DISCUSSIONE FINALE L'AMMONTARE DEL DANNO - GIUSTIFICAZIONE - NON VIOLA IL DIRITTO DI DIFESA DELL'IMPUTATO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 24, SECONDO COMMA).
Testo
L'art. 468, comma primo, del codice di procedura penale, che attribuisce alla parte civile la facolta' di precisare l'ammontare dei danni solo all'atto delle conclusioni, non e' in contrasto con l'art. 24 della Costituzione: e' difatti evidente che la parte civile puo' formulare nel processo penale una domanda precisa solo alla fine della istruttoria dibattimentale, nel momento in cui, cioe', sulla base delle risultanze processuali, puo' stabilirsi quanta parte della responsabilita' dell'imputato sia rimasta provata; nella discussione, inoltre, la legge dispone che la parte civile intervenga per prima, in modo da consentire alla difesa dell'imputato di contrastare la pretesa della parte lesa con gli stessi elementi gia' acquistati al fascicolo processuale.
L'art. 468, comma primo, del codice di procedura penale, che attribuisce alla parte civile la facolta' di precisare l'ammontare dei danni solo all'atto delle conclusioni, non e' in contrasto con l'art. 24 della Costituzione: e' difatti evidente che la parte civile puo' formulare nel processo penale una domanda precisa solo alla fine della istruttoria dibattimentale, nel momento in cui, cioe', sulla base delle risultanze processuali, puo' stabilirsi quanta parte della responsabilita' dell'imputato sia rimasta provata; nella discussione, inoltre, la legge dispone che la parte civile intervenga per prima, in modo da consentire alla difesa dell'imputato di contrastare la pretesa della parte lesa con gli stessi elementi gia' acquistati al fascicolo processuale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte