Sentenza 108/1970 (ECLI:IT:COST:1970:108)
Massima numero 5090
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
17/06/1970; Decisione del
17/06/1970
Deposito del 26/06/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 108/70 D. AZIONE CIVILE - SUO ESERCIZIO NEL PROCESSO PENALE E NEL PROCESSO CIVILE - DIVERSITA' DI SITUAZIONE PROCESSUALE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELLA DISCIPLINA PREVISTA DAGLI ARTT. 93, PRIMO COMMA, 94, PRIMO E SECONDO COMMA, E 468, PRIMO COMMA, DEL COD. PROC. PENALE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 3).
SENT. 108/70 D. AZIONE CIVILE - SUO ESERCIZIO NEL PROCESSO PENALE E NEL PROCESSO CIVILE - DIVERSITA' DI SITUAZIONE PROCESSUALE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELLA DISCIPLINA PREVISTA DAGLI ARTT. 93, PRIMO COMMA, 94, PRIMO E SECONDO COMMA, E 468, PRIMO COMMA, DEL COD. PROC. PENALE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 3).
Testo
L'inserimento dell'azione civile nel processo penale, disposta dal legislatore entro i limiti della sua discrezionalita', pone in essere una situazione processuale profondamente diversa da quella riservata all'esercizio dell'azione civile nel processo civile, anche se si tratti di azione di restituzione o di risarcimento di danni. Cio' perche', in sede penale, il fatto reato e le sue conseguenze sono esaminati in un unico processo in cui l'accertamento dei fatti ha efficacia polivalente, come che diretto all'accertamento della responsabilita' dell'imputato sia ai fini penali che a quelli civili. Non sussiste pertanto alcuna violazione del principio di eguaglianza nella disciplina prevista dagli artt. 93 comma primo, 94, commi primo e secondo e 468, comma primo, i quali dispongono diversamente da quanto accade nel giudizio civile (in cui l'attore e' tenuto a precisare sia il petitum che la causa petendi), che la parte civile e' tenuta, al momento della costituzione, alla sola "esposizione sommaria dei motivi", potendo rinviare, al momento della conclusione, la determinazione dell'ammontare dei danni.
L'inserimento dell'azione civile nel processo penale, disposta dal legislatore entro i limiti della sua discrezionalita', pone in essere una situazione processuale profondamente diversa da quella riservata all'esercizio dell'azione civile nel processo civile, anche se si tratti di azione di restituzione o di risarcimento di danni. Cio' perche', in sede penale, il fatto reato e le sue conseguenze sono esaminati in un unico processo in cui l'accertamento dei fatti ha efficacia polivalente, come che diretto all'accertamento della responsabilita' dell'imputato sia ai fini penali che a quelli civili. Non sussiste pertanto alcuna violazione del principio di eguaglianza nella disciplina prevista dagli artt. 93 comma primo, 94, commi primo e secondo e 468, comma primo, i quali dispongono diversamente da quanto accade nel giudizio civile (in cui l'attore e' tenuto a precisare sia il petitum che la causa petendi), che la parte civile e' tenuta, al momento della costituzione, alla sola "esposizione sommaria dei motivi", potendo rinviare, al momento della conclusione, la determinazione dell'ammontare dei danni.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte