Sentenza 109/1970 (ECLI:IT:COST:1970:109)
Massima numero 5092
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  17/06/1970;  Decisione del  17/06/1970
Deposito del 26/06/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5091  5093  5094  5095  5096  5097


Titolo
SENT. 109/70 B. PROCESSO PENALE - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - FINALITA' - E' STRUMENTO DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA - SUA PREVISIONE NORMATIVA - NECESSITA' - VALUTAZIONE DI QUESTA IN RIFERIMENTO AL SINGOLO TIPO DI PROCEDIMENTO E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTABILI DAL GIUDICE.

Testo
Attraverso l'interrogatorio si realizza nel processo penale una precisa contestazione del fatto; si rendono noti all'imputato gli elementi di prova a carico e gli si offre la possibilita' di discolparsi e di indicare le prove a suo favore. L'interrogatorio, pertanto, costituisce un importante strumento dell'esercizio del diritto di difesa. Tuttavia, ai fini che interessano l'art. 24 della Costituzione, la necessita' della sua previsione normativa deve essere valutata in riferimento alle particolarita' del tipo di procedimento che di volta in volta viene in considerazione e dei provvedimenti che l'autorita' giudiziaria puo' adottare.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte