Sentenza 109/1970 (ECLI:IT:COST:1970:109)
Massima numero 5093
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
17/06/1970; Decisione del
17/06/1970
Deposito del 26/06/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 109/70 C. DIRITTO DI DIFESA - INTERPRETAZIONE - RICHIAMO DI PRECEDENTI DECISIONI - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - NECESSITA' SOLO SE E DAL MOMENTO PROCESSUALE IN CUI LA SUA MANCANZA PREGIUDICA IL DIRITTO COSTITUZIONALMENTE GARANTITO. (COSTITUZIONE, ART. 24, SECONDO COMMA).
SENT. 109/70 C. DIRITTO DI DIFESA - INTERPRETAZIONE - RICHIAMO DI PRECEDENTI DECISIONI - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - NECESSITA' SOLO SE E DAL MOMENTO PROCESSUALE IN CUI LA SUA MANCANZA PREGIUDICA IL DIRITTO COSTITUZIONALMENTE GARANTITO. (COSTITUZIONE, ART. 24, SECONDO COMMA).
Testo
Secondo i principi applicati dalla Corte nella sentenza n. 33 del 1966 (illegittima esclusione dell'interrogatorio quando il pretore proceda ad atti istruttori), nella sentenza n. 151 del 1967 (proscioglimento istruttorio con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non sia stato commesso dall'imputato), nella sentenza n. 27 del 1966 (non fondatezza della questione nel caso della procedura per decreto di condanna) e nella sentenza n. 46 del 1967 (non fondatezza della questione sorta in relazione alla mancanza dell'interrogatorio prima del decreto pretorile di citazione a giudizio), agli effetti della osservanza dell'art. 24 Cost., l'interrogatorio dell'imputato deve ritenersi doveroso tutte le volte in cui la mancata sua assunzione possa risolversi in un effettivo e concreto pregiudizio del diritto di difesa: non lo e', invece, quando la struttura stessa del processo consenta di identificare un momento processuale prima del quale quel pregiudizio non puo' verificarsi.
Secondo i principi applicati dalla Corte nella sentenza n. 33 del 1966 (illegittima esclusione dell'interrogatorio quando il pretore proceda ad atti istruttori), nella sentenza n. 151 del 1967 (proscioglimento istruttorio con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non sia stato commesso dall'imputato), nella sentenza n. 27 del 1966 (non fondatezza della questione nel caso della procedura per decreto di condanna) e nella sentenza n. 46 del 1967 (non fondatezza della questione sorta in relazione alla mancanza dell'interrogatorio prima del decreto pretorile di citazione a giudizio), agli effetti della osservanza dell'art. 24 Cost., l'interrogatorio dell'imputato deve ritenersi doveroso tutte le volte in cui la mancata sua assunzione possa risolversi in un effettivo e concreto pregiudizio del diritto di difesa: non lo e', invece, quando la struttura stessa del processo consenta di identificare un momento processuale prima del quale quel pregiudizio non puo' verificarsi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte