Sentenza 109/1970 (ECLI:IT:COST:1970:109)
Massima numero 5094
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  17/06/1970;  Decisione del  17/06/1970
Deposito del 26/06/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5091  5092  5093  5095  5096  5097


Titolo
SENT. 109/70 D. PROCESSO PENALE - REATI COMMESSI A MEZZO DELLA STAMPA - LEGGE 8 FEBBRAIO 1948, N. 47, ART. 21 - ADOZIONE DEL RITO DIRETTISSIMO PREVISTO DAL COD. PROC. PENALE - IMPLICAZIONI - NECESSITA' DI ACCERTARE DI VOLTA IN VOLTA SE LE NORME DEL CODICE SIANO STRETTAMENTE INERENTI ALLE IPOTESI IN ESSO PREVISTE O SIANO RIFERIBILI A QUALUNQUE CASO DI GIUDIZIO DIRETTISSIMO.

Testo
Come gia' fu enunciato nella sentenza n. 56 del 1961, la legge sulla stampa, nel disporre che per i reati commessi per mezzo della stampa si deve procedere con il rito direttissimo, si riferisce al giudizio direttissimo qual'e' disciplinato dal codice di procedura penale. Tale principio non implica tuttavia che le norme dettate in materia dagli artt. 502 e seguenti cod. proc. pen., debbano essere tutte e sempre applicate, occorrendo di volta in volta accertare (come nella ricordata occasione la Corte fece a proposito del c.d. termine a difesa) se si tratti di norme strettamente inerenti alle ipotesi e alla disciplina contemplata nel codice processuale, ovvero di norme riferibili a qualunque caso di giudizio direttissimo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte