Sentenza 109/1970 (ECLI:IT:COST:1970:109)
Massima numero 5096
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  17/06/1970;  Decisione del  17/06/1970
Deposito del 26/06/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5091  5092  5093  5094  5095  5097


Titolo
SENT. 109/70 F. PROCESSO PENALE - COD. PROC. PEN., ART. 502 - CASI E MODI DEL GIUDIZIO DIRETTISSIMO - SOMMARIO INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO PRIMA DEL DIBATTIMENTO - FINALITA' - RIFERIMENTO ALLE IPOTESI IN CUI IL GIUDIZIO DIRETTISSIMO E' FACOLTATIVO - GIUDIZI SUI REATI COMMESSI A MEZZO DELLA STAMPA - OBBLIGATORIETA' DEL RITO DIRETTISSIMO - ESTENSIONE DELL'INTERROGATORIO ANCHE A TALI GIUDIZI - ESCLUSIONE.

Testo
Nei casi in cui all'art. 502 C.P.P. (arresto in flagranza o reato commesso da persona arrestata, detenuta o internata per misura di sicurezza) il sommario interrogatorio dell'imputato prima del dibattimento, ivi contemplato, va assunto al solo fine di valutare in concreto se, sussistendo o meno la necessita' di speciali indagini, si possa o no procedere col rito direttissimo. L'interrogatorio stesso, pertanto - a parte la sua funzione in relazione all'arresto (cfr. mass. E) - non puo' invece ritenersi prescritto per i giudizi sui reati commessi a mezzo della stampa, in cui il rito direttissimo, a norma dell'art. 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, non e' facoltativo ma obbligatorio.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte